Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 603 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 603 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUNA EVERALDO N. IL 28/01/1948
avverso la sentenza n. 906/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
07/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

P


4
I

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale Luna Everaldo fu condannato alla pena di giustizia
perché ritenuto responsabile – in qualità di socio, gestore e amministratore di fatto – di
bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con riferimento al fallimento della
EDILTECNICA S.r.l., dichiarato con sentenza del 18 luglio 2005.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, carenza dell’apparato
motivazionale e mancata acquisizione di prova decisiva, argomentando come segue.
2.1. Quanto alla distrazione di attrezzature, la sentenza sostiene che, dopo la cessione
della società dal Luna a Turelli Loriano Giulio (con conseguente cambio di nome da
EDILSCALIGERA S.r.l. a EDILTECNICA S.r.l.), la clientela e i dipendenti sarebbero stati sviati in
altra società, costituita allo scopo. Ciò si assume unicamente sulla base delle dichiarazioni del
curatore. La sentenza tuttavia omette di chiarire a quali clienti e a quali dipendenti si riferisca.
2.2. Sotto altro aspetto, poi, non viene dato adeguato rilievo al documento prodotto in
giudizio, documento con il quale il Turelli attestava di aver ricevuto in data 14 aprile 2005 tutte
le scritture contabili aggiornate e tutta la documentazione della società poi fallita. Tra i
documenti consegnati, ovviamente, vi erano anche quelli relativi alla valorizzazione dei beni
posseduti dalla società al 31 dicembre 2004.
2.3. Tutto ciò premesso, è evidente che lo stesso procedimento argomentativo esibito
dalla sentenza di appello appare illogico e carente, in quanto trascura del tutto i numerosi
elementi di contraddittorietà emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Innanzitutto, non
si chiarisce per quale motivo il ricorrente viene considerato socio, ed ex amministratore e,
comunque gestore e amministratore di fatto. Turelli in effetti acquistò la società dal Luna e il
Luna consegnò al primo tutta la documentazione obbligatoria, in presenza del commercialista
dottor Traldi.
2.4. È dunque ovvio insistere anche per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale,
allo scopo di esaminare il predetto commercialista e allo scopo, eventualmente, di disporre un
confronto tra Luna e Turelli.
3. È pervenuta via fax memoria nell’interesse dell’imputato, sottoscritta dai suoi
difensori. Con essa si ribadiscono e si ripropongono sostanzialmente le censure sopra
sintetizzate, con citazione (e trascrizione) di massime tratte dalla giurisprudenza di questa
corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente va
condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 1000.

ti

2. Invero, le censure sopra illustrate sono, in buona sostanza, la semplice riedizione di
censure già proposte al giudice d’appello e dal predetto motivatamente respinte.
3. La sentenza di secondo grado chiarisce che il Turelli altro non era che un prestanome
e ciò essa desume dalle dichiarazioni dello stesso Turelli, da nessuno smentite, il quale
sostiene di aver “ricevuto” la società dal Luna, su indicazione di persona che non ha voluto e
saputo nominare. Partendo da tale presupposto, la corte d’appello, certo non illogicamente,
ritiene che nessun affidamento possa farsi sulle dichiarazioni e sugli scritti provenienti dal
Turelli.

4

. . .t.

4. Per quanto specificamente riguarda la posizione del ricorrente Luna, la corte mette in
evidenza come proprio questo imputato ebbe a indicare un primo luogo, poi un altro, nel quale,
a suo dire, si sarebbe dovuta trovare l’attrezzatura mancante. L’attrezzatura, viceversa non fu

5. Quanto alla richiesta di integrazione probatoria, non si comprende se, con il ricorso,
si chieda a questo giudice di legittimità di provvedere esso stesso all’audizione del
commercialista dell’imputato e all’eventuale confronto tra Turelli e il Luna (richieste che
ovviamente sarebbero non accoglibili), ovvero se ci si limita a dolersi del fatto che tali richieste
non siano state accolte dal secondo giudice di merito. Nel qual caso la doglianza non ha
fondamento alcuno, atteso che, nella parte finale della sentenza (pag. 8), si chiarisce perché è
stato ritenuto superfluo ascoltare il Traldi. Della richiesta di procedere al confronto Torelli/Luna
non vi è traccia: è -dunque- da ritenere, nulla osservandosi in merito nel ricorso, che tale
istanza non sia mai stata formulata innanzi al giudice di appello.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna-ricorrente al pagamento delle spese procedimento
del versamento della somma di € 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.-

rinvenuta, ma nessun dubbio sussiste sul fatto che la stessa esistesse nel patrimonio della Sri
al momento del fallimento.
Altrettanto certo è che le scritture contabili non furono mai rinvenute e consegnate; ebbene,
sulla base della complessiva considerazione della condotta del ricorrente, la corte di merito,
ancora una volta senza alcuna pecca logica, giunge alla conclusione che la scomparsa dei
documenti fu funzionale alla scomparsa delle attrezzature.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA