Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 603 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 603 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOCCHINO GIUSEPPE N. IL 11/06/1976
avverso l’ordinanza n. 2852/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 08/07/2014
o
TONI NOVIK;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dl.ttADET
lette/site le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 10/12/2015

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RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza 8 luglio 2014, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
respinto il reclamo proposto da Bocchino Giuseppe avverso il provvedimento
emesso dal Magistrato di sorveglianza locale il 12.5.2014 che aveva dichiarato
inammissibile l’istanza di liberazione anticipata speciale perché in espiazione di
pena per reato ostativo.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione Bocchino, personalmente,

di aver diritto ad ottenere la liberazione anticipata aggiuntiva per essere stata
la relativa istanza da lui presentata nei primi giorni del mese di gennaio del
2013. Il tribunale di sorveglianza, anche per il principio del favor rei, avrebbe
dovuto applicare le norme contenute nel D.L. n. 146 del 2013, che non
prevedevano nessuna restrizione all’applicazione del benefico.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso deve essere respinto. Il Tribunale di
sorveglianza ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso il diniego
della liberazione anticipata speciale per essere il medesimo detenuto per reati
rientranti nel catalogo dell’art. 4 bis O.P. (416 bis cod. pen., rapina aggravata
ed estorsione aggravata ex art. 7 L. 203/91). Su tale aspetto, giuridicamente
corretto, il ricorso è silente, limitandosi ad affermare di aver diritto al beneficio
perché l’istanza era stata presentata nella vigenza del D.L. 146/203.
Il tema sollevato dal ricorrente è stato affrontato e risolto da questa Corte
nelle sentenze Sez. 1, n. 34073 del 2014 ‘pan”u~iiaaate1), Panno; Sez. 1, n.
53781 del 2014, Ciriello; Sez. 1, n. 1650 del 2015, Giuliano; Sez. 1, Sentenza
n. 1653 del 2015, Gioè), cui questo Collegio presta adesione. In base al testo
convertito in legge ed ora in vigore il ricorrente non può in alcun modo
beneficiare della disciplina di favore, essendo detenuto per un delitto previsto
dall’art. 4-bis I. n. 354 del 1975 (ord. pen.). La materia dell’esecuzione della
pena ha natura “processuale”, per cui il principio che governa la scelta della
norma applicabile va correttamente identificato in quello di cui all’art. 11,
comma 2, disp. prel. c.c., cd. tempus regit actum, escludendosi in tal modo
l’ammissione del condannato al più favorevole trattamento in materia di
liberazione anticipata previsto dal decreto legge non convertito in legge, in

1

chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente sostiene

quanto, al momento della decisione, la norma non era più in vigore per effetto
della mancata conversione del decreto stesso sul punto. Principi analoghi sono
stati affermati dalla Corte Costituzionale (ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 del
1997) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Grande Camera del
21 ottobre 2013, Del Rio Prada c/Spagna; decisione della Commissione del 15
gennaio 1997 nel caso L.C.R. c/ Svezia; Monne c/ Francia dell’i aprile 2008;
Giza c/Polonia del 23 ottobre 2012).

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagameto delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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