Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 603 del 05/12/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 603 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

Data Udienza: 05/12/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN nato il 16/05/1973

avverso l’ordinanza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha richiesto dichiararsi la
inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonov Roman ricorre avverso la decisione della Corte d’appello di
Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza
del Tribunale di Palermo del 10 febbraio 2011, confermata dalla Corte d’appello
di Palermo con sentenza del 14 gennaio 2014 e divenuta irrevocabile il 5
dicembre 2015, poiché ritenuta identica ad altra istanza di revisione in
precedenza presentata e rispetto alla quale il ricorso per cassazione dell’Antonov
è stato dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente deduce:
2.1. l’errore in cui è incorsa la Corte di merito nel ritenere l’istanza di
revisione identica a quella precedente poiché, quella definita con ordinanza n.
14413/16, era in realtà differente in quanto incidente probatorio (rectius di
esecuzione) ex art. 669 cod. proc. pen. e non una istanza di revisione ex art.

uo)

630 cod. proc. pen., mentre altra istanza presentata in precedenza come
richiesta di regolamento di competenza o giurisdizione era stata ignorata dalla
Corte di appello che aveva rimesso gli atti alla Corte di Cassazione, in tal modo
non valutando nel merito la diagnosi definitiva sulla incapacità di intendere e di
volere cui pervenivano vari specialisti a seguito di lunghissima osservazione;
2.2. la violazione del contraddittorio per la omessa fissazione della camera
di consiglio e senza che sul punto sia stato acquisito il parere del Procuratore
generale.

infondato.
3.1. Deve preliminarmente condividersi la valutazione di inammissibilità
dell’istanza di revisione operata dalla Corte di appello di Caltanissetta che ha
rilevato la identicità delle deduzioni della istanza precedente anche se, in quella
sede, formulata come incidente di esecuzione ex art. 669 cod. proc. pen. che la
Corte di appello di Palermo, cui era stata inizialmente indirizzata istanza, aveva
poi trasmesso alla Corte di appello di Caltanissetta che la riteneva inammissibile,
circostanza confermata con il rigetto del ricorso per cassazione frapposto
dall’Antonov.
La Corte d’appello di Palermo aveva, infatti, rettamente individuato l’oggetto
della deduzione dell’istante in ordine alla prospettata incompatibilità della
sentenza di condanna per il reato di calunnia rispetto ad altre sentenze in cui era
stata riconosciuta la sua incapacità di intendere e di volere, osservando come il
dato fosse stato esaminato dal Tribunale di Palermo in quanto aveva formato
oggetto di specifico approfondimento. Non è, infatti, rilevante che il mezzo di
impugnazione fosse stato, in quella circostanza, diversamente inteso, spettando
al giudice la sua qualificazione, evenienza effettuata conformemente a legge e
con motivazione logica ed immune da vizi.
Quanto dedotto nella istanza, la cui decisione si impugna, è sovrapponibile
alla precedente decisione il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla
Corte di Cassazione con la decisione del 22 marzo del 2016. L’art. 641 cod. proc.
pen., pur non ponendo limiti alla presentazione di ulteriore istanza di revisione,
richiede che la stessa sia fondata su elementi diversi che nel caso di specie non
sono stati forniti, essendo sul punto conforme a legge la decisione della Corte di
appello di Caltanissetta che, ripercorrendo la vicenda ha posto in evidenza la
identicità di oggetto della istanza, a prescindere dalla qualifica fornita dal
condannato.
3.2. Quanto alla violazione del contraddittorio ed alla denunciata omessa
partecipazione del Procuratore generale al procedimento, se ne evidenzia la
manifesta infondatezza. L’art. 634 cod. proc. pen. prevede che la Corte, anche

2

3. Il ricorso è originariamente inammissibile in quanto manifestamente

d’ufficio, possa dichiarare l’inammissibilità della istanza quando essa è proposta
senza la osservanza, tra l’altro, di quanto disposto dall’art. 641 cod. proc. pen..
Al riguardo, come statuito da conforme giurisprudenza di questa Corte, è
legittimo l’operato della Corte di merito che effettua la valutazione di
inammissibilità della richiesta “de plano”, spettando ad essa l’apprezzamento
discrezionale circa la necessità di adottare il rito camerale partecipato per i casi
di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (tra le
altre: Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 26484801). In tale

rito, a prescindere dalla carenza di interesse del ricorrente nel caso oggetto della
presente decisione, non ha previsto la partecipazione del procuratore generale,
che non è soggetto coinvolto nella procedura, come confermato dalla lettera
dell’art. 634 cod. proc. pen. che non lo contempla quale destinatario di uno
specifico onere di esprimere un parere sulla richiesta del privato (Sez. 5, sent. n.
21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/12/2017.

contesto, caratterizzato da rapidità e da assenza del contraddittorio, il codice di

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