Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6025 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6025 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 15/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA CARMINE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 557/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

R

1. Con provvedimento in data 29 febbraio 2012 il Magistrato di
sorveglianza di L’Aquila, su segnalazione della amministrazione
penitenziaria, disponeva a carico di Campanella Carmine, ai sensi
dell’art. 18 ter dell’ordinamento penitenziario, come inserito dalla L.
n. 94 del 2004, art. 1, la limitazione nella ricezione della stampa
periodica locale del territorio di provenienza criminale.
Investito dal reclamo del detenuto, sottoposto a regime speciale di
sorveglianza ai sensi dell’art. 41-bis 0.P., il Tribunale di
sorveglianza confermava il provvedimento restrittivo, evidenziando
la pericolosità del prevenuto, inserito in un pericoloso clan
malavitoso, e la necessità, attraverso il provvedimento reclamato, di
impedire l’acquisizioni di informazioni potenzialmente utili per la
banda criminale di appartenenza.
Avverso detto ultimo provvedimento ha proposto ricorso per
cassazione il Campanella per violazione della L. n. 354 del 1975,
art. 18 ter, inserito dalla L. 8 aprile 2004, nonchè dell’art. 125 c.p.p.,
comma 3, dell’art. 111 Cost. e della normativa della CEDU,
lamentando la violazione dei suoi diritti costituzionali
all’informazione ed a trattenere rapporti con gli stretti congiunti.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il giudice territoriale ha fatto uso corretto e legittimo della L. n. 354
del 1975, art. 18 ter, comma 1, lett. a) e comma 3, introdotto con L.
n. 95 del 2004, su richiesta del Pubblico Ministero e su proposta del
Direttore dell’Istituto, che consente gli interventi censurati per
esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto, al fine
di impedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione
criminale, terroristica o eversiva di appartenenza o l’acquisizione di
informazioni e notizie utili in tal senso.
A fronte del motivato provvedimento impugnato il ricorrente
oppone una disanima astratta dei diritti rinvenienti dalla
Costituzione e dalla CEDU, ragioni di merito e l’illustrazione delle
sue ragioni personali del tutto eccentriche rispetto alla motivazione
impugnata.
3. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di

La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto

una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013

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