Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6023 del 15/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6023 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GUERINO N. IL 27/07/1984
avverso la sentenza n. 1814/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

q
,

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del
dì 8 novembre 2012 con la quale veniva condannato, in riforma
della pronuncia assolutoria del 15 febbraio 2008 resa dal Tribunale
della stessa sede, alla pena di mesi dieci di reclusione perché
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9 co. 2 L. 1423/1956,
per non aver osservato, in quanto sottoposto a misura di
prevenzione con obbligo di soggiorno, la prescrizione di non uscire
di casa dopo le ore 19.00 e di non associarsi abitualmente a persone
pregiudicate, propone ricorso per cassazione Napoli Guerino,
assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse ne chiede
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge e
difetto di motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che non ha argomentato
né provato il giudice a quo la ricorrenza nella fattispecie del
requisito del dolo, che nel caso in esame l’imputato ha dato
giustificazione delle ragioni del suo minimo allontanamento da casa
sua alle 19,10 e che incontrare per sole due volte una persona
pregiudicata non integra alcuna abitualità nella frequentazione,
requisito questo richiesto dalla norma incriminatrice.
Si doleva altresì la difesa ricorrente del trattamento sanzionatorio,
ritenuto immotivatamente troppo severo e della mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, anch’esse per il
difensore immotivatamente negate.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel merito delle argomentazioni difensive giova osservare che nella
fattispecie ha correttamente ritenuto il giudice di secondo grado che
il dolo in capo all’agente è in re ispa, ben conoscendo l’imputato le
prescrizioni impostegli, la cui violazione non può non riferirsi alla
sua volontà consapevole e cosciente.
Quanto all’assiduità delle frequentazioni, opportunamente la corte
distrettuale ha richiamato l’insegnamento di questo giudice di
legittimità in ordine alla ricorrenza del reato anche in ipotesi
caratterizzata dalla duplicità della frequentazione vietata (Cass.,
Sez. I, 26/11/2009, n. 47109).

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria

di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pr sidente
Il consigliere relatore

Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, rammenta la Corte che
la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena sotto gli esposti profili
(Cass., Sez. III, 17/10/2007, n. 1182; Cass., Sez. Unite, 25/02/2010,
n. 10713). Sul diniego delle attenuanti generiche, infine, ha
valorizzato negativamente per l’istante la Corte di merito i
numerosi e gravi precedenti.
Nel caso in esame inoltre la corte territoriale ha argomentato in
ordine alla sanzione valorizzando i numerosi e gravi precedenti e
concludendo per la equità della pena inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA