Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6022 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6022 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRASTOLLA MARIO N. IL 14/05/1956
avverso la sentenza n. 910/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 15/10/2013
1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce il 12
aprile 2012 con la quale veniva confermata quella pronunciata dal
Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, il dì 8 gennaio
2008 e, con essa, la sua condanna alla pena di anni uno e mesi dieci
di reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9
co. 2 L. 1423/1956, per non aver osservato reiteratamente, in quanto
sottoposto a misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, la
prescrizione di non associarsi a pregiudicati, propone ricorso per
personalmente, chiedendone
Crastolla Mario,
cassazione
l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da violazione di legge
processuale e difetto di motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che gli episodi
contestati, in numero di cinque, per la distanza temporale e per la
diversità delle persone coinvolte, non integrano fatto penalmente
rilevante.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
La Corte osserva in fatto ed in diritto:
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La contestazione assai precisa delle condotte tenute dall’imputato
escludono rilevanza alla tesi difensiva, giacchè in ognuna delle
cinque , occasioni . evidenziate . dall’appsa l’ buitztem. si ,,„„; hAtti1/21.t
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accompagnava
con noti pregi udicaWfioco importà-:Try diversi, di cultemow…,
volta in volta, dappoichè irrilevante siffatta circostanza ai fini della
ricorrenza dei requisiti descritti dalla prescrizione violata, la quale
neppure prende in considerazione la cadenza temporale delle
frequentazioni vietate, nel caso in esame comunque temporalmente
vicine tra esse.
Palese pertanto il carattere di merito delle doglianze proposte.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità, preclusiva del rilievo di ufficio della
prescrizione, consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000,00.
P. Q. M.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
9″ (1 9 1. 101 3
ORDINANZA N )
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013