Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6021 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6021 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ANGILERI VITO N. IL 27/12/1966
avverso la sentenza n. 151/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAZARA DEL
VALLO, del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 15/10/2013
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata
di Mazara del Vallo, del dì 8 ottobre 2012 con la quale è stata
applicata nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di
mesi due e giorni dieci di arresto in ordine al reato contestatogli ai
sensi dell’art. 9/1 L. 1423/1956 (inottemperanza agli obblighi di cui
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale) propone
ricorso per cassazione Russo Angileri Vito, deducendo difetto di
motivazione nella sentenza impugnata in riferimento all’art. 129
c.p.p..
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela del ricorrente si appalesa strumentale e
dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1500,00.
P. Q. M.
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
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la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il consigliere relatore
Il Pres dente