Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 602 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 602 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUNTO PATRIZIA, nata il 24/01/1952
avverso l’ordinanza n. 463/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI del
03/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
letta la requisitoria del Procuratore Generale dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il
ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali in favore dello Stato e di una somma in favore della
Cassa delle ammende.

Data Udienza: 25/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 giugno 2014, depositata il 18 luglio 2014, la Corte di
appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza
avanzata da Giunto Patrizia, volta all’applicazione dell’istituto della continuazione
ex art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze, emesse dalla stessa Corte il 26

il 14 novembre 2013, e ha determinato la pena da infliggere complessivamente
all’istante in anni quattordici, mesi due e giorni venti di reclusione.
La Corte rilevava, a ragione della decisione, che:
– l’istante era stata condannata con la prima sentenza alla pena di anni
quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa per il delitto di cui agli artt.
110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli il 10 maggio
2006, e con la seconda sentenza alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione
per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Napoli fino al
marzo 2007;
– l’istante aveva assolto all’onere di dimostrare la sussistenza del vincolo
della continuazione, essendo stati dedotti elementi sintomatici indicativi della
identità del disegno criminoso, emergenti peraltro dalla lettura degli atti e dalla
disamina delle elevate contestazioni;
– era, pertanto, necessario procedere alla rideterminazione della pena,
previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati;
– doveva al riguardo applicarsi l’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., tenuto
conto del più benevolo trattamento sanzionatorio introdotto con il d.l. n. 92 del
2014, poiché, con la sentenza per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73
d.P.R. n. 309 del 1990, concernente due confezioni di stupefacente, era stata
riconosciuta l’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
– tale aumento, tenuto conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4,
cod. pen., e alla luce dei parametri di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen., andava
determinato in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione.

2. In data 11 agosto 2014 Giunto Patrizia ha depositato istanza di
rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Napoli sezione 7, non ulteriormente descritta, depositata in occasione della richiesta di
continuazione, già positivamente accolta, per effetto della declaratoria di
illegittimità costituzionale, con sentenza n. 32 del 2014, della c.d. legge Fini Giovanardi in materia di sostanze stupefacenti, con richiesta di applicazione delle
attenuanti generiche sulla pena base minima prevista dalla c.d. legge Iervolino –

marzo 2007 e il 18 giugno 2012, irrevocabili rispettivamente il 29 maggio 2008 e

Vassalli e di riduzione della multa, e comunque di rideterminazione della pena
detentiva e pecuniaria in misura inferiore a quella di cui alla sentenza di
condanna.
Secondo l’istante, in conseguenza del mutato quadro normativo di
riferimento, la pena inflittagli era divenuta eccessiva rispetto al fatto contestato
e, alla luce della previsione normativa dell’art. 30, comma 4, legge n. 87 del
1953 e della giurisprudenza nazionale ed europea, era da ritenere certa
l’applicazione retroattiva della lex mitior, a cura del giudice dell’esecuzione

3. Con provvedimento del 19 agosto 2014, steso a margine della indicata
istanza, la Corte di appello di Napoli ha qualificato la richiesta della condannata
come impugnazione avverso l’ordinanza del 3 giugno 2014, emessa a seguito di
udienza camerale, e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla congruità della
entità dell’aumento di pena disposto per il reato satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento della Corte di appello di Napoli -che ha qualificato come
ricorso per cassazione avverso la propria ordinanza, resa il 3 giugno 2014 ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’istanza di rideterminazione della pena
presentata 1’11 agosto 2014 dalla condannata Giunto Patrizia, nei cui confronti
aveva ritenuto applicabile l’istituto della continuazione con la indicata ordinanzaè privo di ogni correlazione con il contenuto della istanza ed è inidoneo a
investire questa Corte della indagine di legittimità riservatale sulla predetta
ordinanza.

2. L’interessata, invero, ha proposto non un atto di impugnazione avverso
l’ordinanza adottata in executivis dal Giudice dell’esecuzione, che non ha fatto
oggetto di alcuna censura diretta a contrastare criticamente le ragioni in essa
contenute e dimostrare profili di erroneità o carenza argomentativa, ma ha
proposto una nuova istanza, della quale ha chiesto l’accoglimento, introducendo
un incidente di esecuzione da decidersi in sede esecutiva, secondo la pertinente
procedura prevista dall’art. 666 cod. proc. pen.

3

secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

3. Conseguono agli svolti rilievi l’annullamento senza rinvio del predetto
provvedimento del 19 agosto 2014 e la restituzione degli atti allo stesso Giudice
a quo perché provveda, in sede esecutiva, sul proposto incidente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento della Corte di appello di Napoli del
19.8.2014 di qualificazione come ricorso per cassazione della richiesta di

1’11.8.2014.
Dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la
decisione sull’incidente di esecuzione.
Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rideterminazione della pena presentata dalla condannata Giunta Patrizia

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