Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6019 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6019 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANGIOLA NATALE N. IL 30/05/1960
avverso la sentenza n. 807/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

I

1. Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Reggio
Calabria il 19 luglio 2012 con la quale veniva confermata quella
pronunciata dal Tribunale della stessa sede il giorno 8 novembre
2010 e, con essa, la sua condanna alla pena di anni uno di
reclusione perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 9
co. 2 L. 1423/1956, per non aver osservato, in quanto sottoposto a
misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, la prescrizione di
non uscire di casa dalle 19.00 alle 6.00 successive, il 23.11.2008,
propone ricorso per cassazione Mangiola Natale, personalmente,
chiedendone l’annullamento perché viziata, a suo avviso, da
violazione di legge processuale e difetto di motivazione.
Denuncia in particolare la difesa ricorrente che in violazione
dell’art. 133 c.p. ed immotivatamente è stata inflitta una sanzione
assai severa.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al trattamento sanzionatorio, rammenta la Corte che la
graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena sotto gli esposti profili
(Cass., Sez. III, 17/10/2007, n. 1182; Cass., Sez. Unite, 25/02/2010,
n. 10713).
Nel caso in esame inoltre la corte territoriale ha argomentato in
ordine alla sanzione valorizzando i numerosi e gravi precedenti e
concludendo per la equità della pena inflitta.
4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.,

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pre idente
Il consigliere relatore

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