Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6018 del 31/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6018 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORROMINO SALVATORE N. IL 19/05/1981
avverso l’ordinanza n. 238/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
29/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI ;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott.54eAl.pe &liteok,
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Data Udienza: 31/01/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa il 29 marzo 2012 il Tribunale di Genova, in funzione di
giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte da Salvatore Torromino,
dirette ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza resa a suo carico dallo stesso Tribunale in data 20
gennaio 2011 e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre

Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo della ritualità del
procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza non
tempestivamente impugnata, avvenuta presso il difensore di fiducia dell’imputato,
in quanto luogo di elezione del domicilio al momento dell’accertamento del reato e
della conseguente appresa conoscenza da parte del condannato della pronuncia a
suo carico, non impugnata per sua determinazione volontaria, ritenendo irrilevante
la dichiarazione del difensore all’atto della dismissione del mandato circa
l’irreperibilità del suo assistito, perché dimostrativa soltanto del disinteresse
mostrato da questi verso l’esito del procedimento.
2. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per cassazione
l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a)

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed

inosservanza delle norme processuali di cui all’art. 670 e 156 cod.proc.pen. per
avere ritenuto valida la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza,
nonostante il difensore di fiducia, avv. Procopio, presso il cui studio egli aveva
eletto domicilio, in data 30 settembre 2009 avesse provveduto a dismettere il
mandato ed a richiedere che non gli fossero più notificati altri atti destinati al
proprio assistito per l’impossibilità di comunicare con questi, che dal 15 febbraio
2011 era risultato detenuto per altra causa.
b)

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed

inosservanza della norma processuale di cui all’art. 175 cod. proc. pen., per non
avere il Tribunale rilevato che, in quanto detenuto e privo di contatti col difensore di
fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato, egli non aveva potuto avere
conoscenza del procedimento e del suo esito conclusivo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata,
condividendo i motivi di ricorso soltanto con riferimento alla richiesta di remissione
in termini, disattesa dal Tribunale con motivazione incongrua ed incompleta
indagine circa l’effettiva conoscenza della sentenza da parte del condannato.

Considerato in diritto

impugnazione avverso tale pronuncia di condanna.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.11 Tribunale ha ritenuto di dover respingere entrambe le istanze del
condannato con motivazione che non può del tutto condividersi.
1.1 In primo luogo, la statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità del
procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale
20 gennaio 2011 risulta corretta: la notificazione è avvenuta in data 4 marzo 2011

stata da questi revocata, né era stata annullata o modificata l’elezione del domicilio
presso detto difensore, effettuata nel corso delle indagini preliminari all’atto
dell’accertamento del reato da parte della polizia giudiziaria.
1.2 Non assume dunque rilievo per inficiare la validità di tale adempimento la
circostanza dell’avvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore sin da data
antecedente alla notificazione, atteso che “la rinuncia al mandato da parte del
difensore di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio non fa venire meno
la validità dell’elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente
revocata nelle forme prescritte” (Cass. sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardhi,
Rv. 236789; sez. 1, n. 8116 dell’11/2/2010, Bouhlga, rv. 246387; sez. 6, n. 41720
del 7/11/2006, Moltisanti ed altri, rv. 235297; sez. 5, n. 2244 del 5/11/2004,
Mosele, rv. 230455). Inoltre, nemmeno la revoca del mandato da parte del
conferente e la sostituzione del legale privano di valore l’elezione di domicilio presso
Io studio del difensore, occorrendo un’espressa manifestazione di volontà diretta a
tale scopo, attesa la natura giuridica di tale opzione, costituente un atto giuridico
unilaterale processuale, idoneo a produrre i suoi effetti a prescindere dal consenso
o dall’accettazione del domiciliatario e quindi da eventuale accordo raggiunto tra
quest’ultimo ed il domiciliato (ex multis Cass. sez. 2 civ., n. 1219 del 28/01/2003,
rv. 560026).
1.3 Poiché tutte le notifiche degli atti processuali, compreso l’estratto
contumaciale, sono avvenute all’unico domicilio scelto dall’imputato, deve
concludersi per la piena conformità alla legge del relativo procedimento e per la
valida formazione del titolo esecutivo, come del resto ritenuto correttamente dal
Tribunale di Genova.
2.A conclusioni diverse deve pervenirsi quanto alla richiesta, formulata in via
subordinata, di remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del
20 gennaio 2011: la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, pur
avendo premesso principi generali corretti e condivisibili circa la subordinazione
dell’accoglimento dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. al duplice requisito della
mancata dimostrazione della puntuale conoscenza del procedimento e della
sentenza che l’ha definito da parte del suo destinatario e della mancanza della

presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato, la cui nomina non era mai

volontà di non impugnarla, non ha poi coerentemente risolto la questione
sottoposta al suo vaglio. Infatti, va premesso che all’esito della riforma operata con

la legge n. 17 del 2005, sollecitata dalla pronuncia della Corte EDU nel caso
Sejdovic, si è introdotta nell’ordinamento giuridico la presunzione semplice di non
conoscenza del processo da parte del contumace e di assenza di una sua volontà di
rinunciare ad impugnare la sentenza resa nel procedimento contumaciale, a meno
che il giudice richiesto della restituzione in termini non accertati il contrario.

sin dal 15/2/2011, quindi da data antecedente la notificazione dell’estratto
contumaciale della sentenza ed avere interrotto i contatti col difensore di fiducia,
come da questi dichiarato, sin dal 2009: a fronte di tale dimostrato stato di fatto
risulta incongruo ed illogico ritenere superata la presunzione di mancata
conoscenza della sentenza soltanto in ragione del contenuto del mandato difensivo
rilasciato all’avv.to Procopio, cui non si è accompagnata la dimostrazione
dell’effettivo mantenimento dei rapporti e delle comunicazioni tra tale legale e
l’imputato in modo da poter ritenere che, in assolvimento dei doveri gravanti sul
professionista, lo stesso avesse informato il suo assistito della conclusione del
processo e dell’intervenuta condanna.
Pertanto, il vizio di motivazione e la violazione del disposto dell’art. 175 cod.
proc. pen., comma 2, impongono l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata
con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame della sola istanza di remissione
in termini, mentre nel resto il ricorso va respinto.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Genova.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

2.1 Nel caso in esame, l’imputato è risultato essere stato ristretto in carcere

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