Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6018 del 15/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6018 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Data Udienza: 15/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA FIORE N. IL 28/07/1976
avverso l’ordinanza n. 350/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
L
La Corte osserva:
Bevilacqua Fiore ha proposto ricorso per cassazione impugnando
sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il suo reclamo avverso
il rigetto della istanza di liberazione anticipata pronunciato dal
magistrato di sorveglianza il precedente 26 marzo.
Il ricorso veniva assegnato alla VII sezione di questa Corte, con le
notificazioni di rito, giacché la dichiarazione di impugnativa non
risultava corredata da alcuna motivazione.
La doglianza, in quanto rimasta sprovvista di motivi, è
inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la
condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al
pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
somma che si stima equo determinare in euro 500,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
l’ordinanza del 12 dicembre 2012 con la quale il Tribunale di