Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6017 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6017 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOGATO SERGIO ALBERTO N. IL 11/09/1978
avverso la sentenza n. 8821/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bari del 2 ottobre
2012 con la quale è stata applicata nei suoi confronti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione in ordine al
1423/1956
reato contestatogli ai sensi dell’art. 9/2 L.
(inottemperanza agli obblighi di cui alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) propone
ricorso per cassazione Togato Sergio Alberto, deducendo difetto di
motivazione nella sentenza impugnata in riferimento all’art. 129
c.p.p..
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 606 co. 3
c.p.p., dappoichè il giudice del merito ha sufficientemente dato
conto di ogni determinazione conseguente al patteggiamento
intervenuto tra le parti per la definizione del processo, di guisa che
l’esposta lamentela del ricorrente si appalesa strumentale e
dilatoria.
D’altra parte giova rammentare che la richiesta di pena concordata
ovvero l’adesione alla pena proposta dall’altra parte comporta la
rinuncia a far valere le proprie eccezioni e difese (Cass. pen.
25.11.193, Arvieri, m. 197720) e che la necessità di una
motivazione della sentenza, in ipotesi di applicazione dell’art. 444
c.p., risulta soddisfatta anche se questa sia articolata succintamente
(Cass. sez.un., 27 marzo. 1992, Di Benedetto, m. 191135; Cass.
pen., sez. VI, 8 marzo 1991, Caratti, m. 201809).
Quanto infine all’accertamento negativo circa le condizioni di
applicabilità dell’art. 129, è sufficiente, secondo autorevole e
consolidato insegnamento, una motivazione meramente enunciativa
quando, come nel caso che ci occupa, dal processo non emergano
elementi concreti che potrebbero giustificare l’applicazione dell’art.
129 c.p. (Cass. sez. un., 27 sett. 1995, Serafino, m. 202270).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1500,00.
P. Q. M.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

…..)riTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.

3

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il consigliere relatore
Il Pr sidente

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