Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6016 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6016 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUANZI ADIL N. IL 26/12/1978
avverso l’ordinanza n. 2196/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Brescia rigettava l’opposizione proposta da Bouanzi Adil avverso
il decreto di espulsione disposta nei suoi confronti con
provvedimento del Magistrato di sorveglianza ex art. 16, comma 5
D.Lgs. n. 286 del 1998, espulsione disposta quale sanzione
alternativa alla pena da espiare. A tal fine il tribunale precisava che
l’espulso è di nazionalità marocchina, che è stato compiutamente
identificato, che la pena residua da espiare è inferiore ad anni due e
che, infine, la condanna in espiazione non riguarda alcuno dei delitti
previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p., di guisa che apparivano
ricorrenti tutte le condizioni di legge di cui al quinto comma
dell’art. 16 d. lgs 286/1998 a sostegno del provvedimento
impugnato.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato,
personalmente, deducendo che nel suo Paese di origine non ha più
parenti e che qui in Italia ha vincoli affettivi ed un figlio. Con
l’assistenza del difensore di fiducia lamenta altresì il ricorrente che
gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno e che al
momento dei fatti di causa egli era legalmente soggiornante in
Italia, circostanza questa che esclude l’applicabilità in sui danno
della disciplina di sfavore di cui all’art. 16 co. 5 d. lgs 286/1998.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le ragioni personali addotte dal ricorrente non appaiono idonee ad
inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
Neppure fondata si appalesa la tesi difensiva circa l’inapplicabilità
della norma per cui è causa a soggetto al quale è stato negato il
rinnovo del permesso di soggiorno, giacchè in tal senso modificato
l’originario testo dell’art. 13 co. 2 lett. b) d. lgs. 286/1998, con d.l.
23.6.2011, n. 89, conv. in 1. 2.8.2011, n. 129.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

LAMTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N. 9

42.

1 C.13

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il consigliere relatore
Il Pr1 sidente

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