Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6015 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6015 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIO TOMMASO N. IL 13/02/1975
avverso l’ordinanza n. 23/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
MESSINA, del 28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso l’ordinanza della Corte di assise di Messina, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 28 settembe 2012,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a due
reati estorsivi giudicati con la medesima sentenza della medesima
Corte di assise messinese il 28.11.2011, pronuncia confermata in
appello ed invano impugnata per cassazione, propone ricorso per
cassazione Florio Tommaso, assistito dal difensore di fiducia,
denunciando violazione dell’art. 671 c.p.p. e illogicità della
motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente che nella fattispecie
ricorrono gli indici fissati dalla lezione del giudice di legittimità per
l’applicazione in favore dell’istante della disciplina di favore di cui
agli artt, 81 c.p. e 671 c.p.p. e precisamente la medesimezza del
reato e delle sue modalità esecutive e la vicinanza temporale.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa ricorrente chiede al giudice dell’esecuzione una
valutazione giuridica, la ricorrenza o meno del vincolo della
continuazione tra due reati estorsivi, esclusa dal giudice della
cognizione con sentenza definitiva eppertant’improponibile
violazione del giudicato.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa
delle ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 15 ottobre 2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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