Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6014 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6014 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAESTRONI GIUSEPPE N. IL 25/12/1952
avverso l’ordinanza n. 2531/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Con ordinanza del 20 novembre 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Brescia rigettava l’istanza proposta da Maestroni
Giuseppe volta alla concessione della misura della detenzione
domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter co. 1 lett. c) 0.P., sul rilievo che
le ripetute relazioni sanitarie della Casa circondariale di Bergano,
l’ultima delle qújiali del 19.11.2012, pur attestanti un quadro
patologico complesso e grave, avevano escluso l’incompatibilità
delle patologie medesime con il regime di detenzione carceraria.
Rilevava altresì il tribunale che l’istante è soggetto connotato da
personalità negativa sia per i precedenti penali che per le debolezze
caratteriali evidenziate dall’osservazione degli operatori.
2. Propone ricorso per cassazione il Mestroni, assistito dal difensore
di fiducia, il quale nel suo interesse censura l’ordinanza
impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce in particolare la difesa ricorrente la gravità delle patologie
accertate (cirrosi epatica in stato avanzato, valvulopatia mitro
aortica ed altro), la necessità per questo di soggiacere a continui
controlli clinici, l’impossibilità per il detenuto, per le patologie
dette, di partecipare ad un processo reale di risocializzazione
carceraria, il travisamento degli esiti dell’osservazione, viceversa
favorevoli alla concessione delle misure alternative in costanza del
requisito del residuo pena di espiare, il buon comportamento
carcerario del detenuto attestato dal riconoscimento dei periodi di
liberazione anticipata e dai permessi premio concessi, il buon
comportamento nel periodo di detenzione domiciliare preventiva.
3. Il ricorso è stato assegnato alla settima sezione della Corte con
gli avvisi di rito.
4. La doglianza è manifestamente infondata, posto che l’ordinanza
impugnata si appalesa motivata in termini logicamente coerenti e
rispettosi del dettato normativo.
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze
diagnostiche di ufficio erano nel senso della compatibilità delle
condizioni di salute dell’interessato con lo stato di detenzione.
A fronte il ricorrente svolge argomentazioni volte a diversamente
valutare lo stato patologico e le possibilità curative in carcere, con
giudizi di merito inammissibili in questa sede di legittimità.

La Corte ritenuto in fatto e considerato i diritto

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria

di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il consigliere relatore
Il Pr sidente

P. Q. M.

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