Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6013 del 21/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6013 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONUCCIO EMANUELE N. IL 22/06/1969
avverso l’ordinanza n. 1/2015 TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, del
27/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 21/01/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 ottobre 2014 questa Corte ha annullato senza rinvio
l’ordinanza del 29 gennaio 2014 del Tribunale di Ascoli Piceno, che, in funzione di
giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da
della richiesta del medesimo di applicazione dell’indulto alla pena che, risultante
dal provvedimento di cumulo del 6 febbraio 2013 del Procuratore della
Repubblica in sede, era in corso di espiazione.
2. Con ordinanza del 27 gennaio 2015 l’indicato Tribunale, cui gli atti erano
stati trasmessi per l’ulteriore corso, ha confermato l’ordinanza opposta, rilevando
l’infondatezza dell’opposizione, in ragione dell’assenza di interesse alla sua
proposizione e della preclusione derivante dalla inapplicabilità dell’indulto alla
pena dell’ergastolo in corso di espiazione.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’interessato Antonuccio, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base
di unico motivo con il quale ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e
c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 5, 667,
comma 4, e 672 cod. proc. pen., ripercorrendo i contenuti della istanza con la
quale aveva attivato la procedura.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
5. Con dichiarazione ricevuta il 2 gennaio 2016 dal Direttore dell’Istituto
penitenziario di Sulmona, iscritta nel registro matricola e pervenuta il 12 gennaio
2016 alla Cancelleria di questa Corte, l’interessato ha chiesto l’annullamento
della odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
ricettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (tra le altre, Sez.
2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
2
Antonuccio Emanuele avverso la propria ordinanza del 9 dicembre 2013, reiettiva
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, ferma restando
la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare dichiarazioni e richieste
con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario, prevista dall’art. 123
cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie, il ricorrente, in atto detenuto, ha espresso -con
dichiarazione ricevuta dal Direttore dell’Istituto penitenziario di Sulmona il 2
gennaio 2016 e tempestivamente trasmessa alla Cancelleria di questa Corte- la
volontà di “annullamento dell’udienza del 21/01/2016”, già fissata nei suoi
propria volontà di rinunciare al ricorso.
Tale dichiarazione, che rende il ricorso inammissibile, preclude l’esame delle
ragioni di doglianza nel merito.
4. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma equitativamente
liquidata di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
confronti, esprimendo in tal modo, implicitamente ma in maniera inequivoca, la