Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6012 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6012 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMMAMI TAREK N. IL 24/02/1981
avverso l’ordinanza n. 1030/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

4:

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Brescia rigettava l’impugnazione proposta da Hammami Tarek
avverso il decreto di espulsione disposta nei suoi confronti con
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata, ex art.
16, comma 5 D.Lgs. n. 286 del 1998, espulsione disposta quale
sanzione alternativa alla pena da espiare. A tal fine il tribunale
precisava che l’espulso è di nazionalità tunisina, che è stato
compiutamente identificato, che la pena residua da espiare è
inferiore ad anni due e che, infine, la condanna in espiazione non
riguarda alcuno dei delitti previsti dall’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.,
di guisa che apparivano ricorrenti tutte le condizioni di legge di cui
al quinto comma dell’art. 16 d. lgs 286/1998 a sostegno del
provvedimento impugnato.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l’interessato,
personalmente, deducendo che nel suo Paese è in atto un conflitto
armato e che nel Paese di origine non ha più parenti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le ragioni addotte dal ricorrente, peraltro sicuramente enfatizzando
la situazione attuale tunisinar certamente difficile politicamente ma
non in stato di belligeranza, non appaiono idonee ad inficiare la
legittimità del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pr sidento
Il consigliere relatore

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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