Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6010 del 21/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6010 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIGGIO GIANCARLO N. IL 25/06/1954
avverso l’ordinanza n. 2858/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BRESCIA, del 17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDI();

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Brescia
ha rigettato il reclamo avanzato da Griggio Giancarlo, detenuto presso la Casa
circondariale di Bergamo, avverso l’ordinanza dell’i dicembre 2014 del
Magistrato di sorveglianza di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile la sua
istanza di integrazione della liberazione anticipata, avanzata ai sensi del d.l. n.

2. Avverso detta ordinanza il condannato detenuto ha proposto dichiarazione
d’impugnazione ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., riservando la presentazione
dei motivi al difensore di fiducia contestualmente nominato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, riservati nella dichiarazione d’impugnazione al
difensore, non risultano presentati.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. b) , e 581, lett. c), cod. proc.
pen.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presi dente ,/ ./7

146 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 10 del 2014.

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