Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 601 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 601 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Zanghì Giuseppe, nato il 22/12/1956;

Avverso l’ordinanza n. 64/2014 emessa l’11/12/2014 dal Tribunale di
Messina;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16/07/2014 Tribunale di Messina, quale giudice
dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena
precedentemente concesso a Giuseppe Zanghì con sentenza emessa dallo stesso
organo giurisdizionale il 02/07/2008, divenuta irrevocabile 1’11/06/2010.
Tale provvedimento veniva adottato sul presupposto che il condannato non
aveva adempiuto agli obblighi risarcitori nei confronti della persona offesa, ai

condizionale della pena.

2. Avverso tale provvedimento lo Zanghì proponeva opposizione davanti al
Tribunale di Messina, riqualificata l’opposizione quale ricorso per cassazione,
trasmettendo gli atti a questa Corte affinché si pronunciasse sull’impugnazione in
questione.
Lo Zanghì, in particolare, deduceva violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca
del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa al condannato, che erano stati valutati con un percorso motivazionale
contraddittorio e senza tenere conto dell’impossibilità economica di adempiere
agli obblighi risarcitori del condannato, che pure era stata dedotta nel
procedimento di esecuzione.
Infine, in data 23/11/2015, perveniva rinuncia personale dello Zanghì alla
trattazione del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che, in data 23/11/2015, perveniva rinuncia
all’impugnazione da parte del ricorrente, conseguente alla trattazione del ricorso
fissata per l’udienza del 25/11/2015.
Tale rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso
introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc.
pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Zanghì deve essere
dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una
somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.

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quali la sentenza presupposta aveva subordinato il beneficio della sospensione

Corte suprema di cassazione – Sezione I Penale – Sentenza n. sez. 3.174/2015
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2015.

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