Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 601 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 601 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAJAMED LOTFI N. IL 23/10/1983
YAHYA SAAD N. IL 07/01/1984
avverso la sentenza n. 27/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 17/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
e ft.
tore Generale in – se.
I”

Udi , per la parte civile, l’Avv
Udi i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibili
i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte d’assise d’appello di Milano, sezione prima, decidendo a seguito di sentenza
di annullamento parziale con rinvio da parte della prima sezione della corte di cassazione, nel
procedimento a carico, tra gli altri, di Hajamed Lofti e Yahya Saad, ha escluso l’aggravante di
cui all’articolo 61 n. 4 cp e il relativo aumento di pena e ha confermato nel resto.
2. Hajamed Lofti e Yahya Saad sono imputati di concorso in omicidio pluriaggravato in
danno di Girati Mario, di rapina in danno del medesimo, di porto abusivo di coltello. Ciò in
concorso tra loro e con altri due complici, giudicati e condannati all’ergastolo.
Hajamed Lofti e Yahya Saad furono condannati ad anni 30 di reclusione.
3. Ricorrono separatamente i difensori di Hajamed e Yahya e deducono errata
applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 62 bis, 132, 133 cp e 627 comma
terzo cpp.
3.1. Si sostiene nei ricorsi che erroneamente il giudice di rinvio non ha ritenuto anche la
sussistenza delle attenuanti generiche, una volta esclusa la aggravante di cui all’articolo 61 n.
4 cp.
3.2. In particolare, per quel che riguarda Yahya, si sostiene che lo stesso non ha mai
fatto uso di cocaina, acquistata viceversa i altri compartecipi, e non ha portato all’incasso
alcun biglietto di “gratta e vinci”, provento di rapina; non è poi vero che abbia ammesso solo
ciò che non poteva più negare. In particolare, il giudice di rinvio non ha tenuto alcun conto del
suo memoriale.
3.3. Per quanto specificamente invece riguarda Hajamed, lo stesso si duole che il
giudice di rinvio, una volta accertato che questo imputato non è stato l’esecutore materiale
della rapina, non abbia rilevato che l’aggravante di cui all’articolo 61 numero 4 cp fu, a suo
tempo, adottata anche quale criterio valutativo ai sensi degli articoli 132 e 133 del medesimo
codice. Una volta escluso che questo imputato abbia incrudelito con sevizie contro la vittima,
non vi è ragione di non riconoscere le attenuanti generiche. È evidente che, non operando in
tal modo, il giudice di rinvio non si è conformato agli orientamenti precedentemente stabiliti
dal giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Entrambi i
ricorrenti vanno, singolarmente, condannati al pagamento delle spese del procedimento e al
versamento di somma a favore della cassa delle ammende; somma che si stima equo
determinare in € 1000.
2. La prima sezione di questa corte di legittimità, con la sua sentenza in data 11 aprile
2012, ha annullato la sentenza della corte d’appello nei confronti di Hajamed Lofti e Yahya
Saad, unicamente con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all’articolo 61 numero 4 cp.
Il giudice di rinvio, dunque, era investito del solo compito di valutare se detta aggravante
sussistesse. Viceversa, il giudizio sulla correttezza del diniego delle attenuanti generiche è
stato esplicitamente formulato dal giudice di legittimità (cassazione sezione prima), il quale,
nell’ultima pagina della sua sentenza, ha testualmente scritto: “i motivi inerenti la concessione
delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati, tenuto conto della gravità del fatto
e del comportamento processuale, fermo restando per gli imputati Hajamed e Yahya
l’eventuale incidenza sul punto dell’esclusione dell’aggravante della crudeltà”.
2.1. L’espressione usata dal giudice di legittimità non consente interpretazione diversa
da quella ritenuta dal giudice di rinvio, vale a dire che – ferma restando la eventuale incidenza
sul trattamento sanzionatorio derivante dalla possibile eliminazione dell’aggravante di cui
all’articolo 61 n. 4 cp – le attenuanti generiche, per tutti gli imputati, e dunque anche per gli
attuali ricorrenti, erano state correttamente negate.

3. Ad abundantiam, poi, la corte di rinvio ha chiarito, per parte sua, i motivi per i quali
Hajamed Lofti e Yahya Saad non appaiono – comunque – meritevoli delle circostanze di cui
all’articolo 62 bis cp (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), facendo riferimento
all’assoluta mancanza di pentimento e alla condotta processuale di entrambi gli imputati.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.-

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