Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6009 del 21/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6009 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MACRI’ GIUSEPPE N. IL 13/02/1968
avverso l’ordinanza n. 39/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 12/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 marzo 2015 il Tribunale di sorveglianza di
Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da Macrì Giuseppe, detenuto presso la
Casa circondariale di Catanzaro, avverso il provvedimento di rigetto della sua
istanza di esecuzione domiciliare della pena residua ai sensi della legge n. 199

Catanzaro.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento in ragione
della incorsa inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in
relazione alla legge n. 199 del 2010, della denunciata mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e della dedotta erronea
valutazione delle risultanze processuali.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul
concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che
presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come
conflitto di interessi contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).
Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa
possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione
2

del 2010, emesso il 22 dicembre 2014 dal Magistrato di sorveglianza di

giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272
del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”,

individuandosi il suo fondamento

giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della

causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,
assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già
trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il
superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv.
251694).
3. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi non sussiste, nel caso in
esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla interrogazione svolta attraverso il
sistema informativo del Ministero della Giustizia è risultato che il ricorrente è
stato scarcerato, per espiazione della pena, il 9 dicembre 2015.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale
pregiudizio derivando al medesimo.
4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità, determinata da ragione non

imputabile al ricorrente, non consegue la condanna del medesimo né al
pagamento delle spese del procedimento né al versamento della sanzione
pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del
05/11/2003, dep. 20/11/2003, P.C. in proc. Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n.
30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025
del 25/01/2012, dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016
Il Consigliere estensore

Il Presidente

decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a

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