Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6009 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6009 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO VINCENZO N. IL 23/03/1976
avverso l’ordinanza n. 5026/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Novara, in data 3 dicembre 2012, rigettava il reclamo proposto da
Sorrentino Vincenzo avverso la sanzione disciplinare inflittagli dal
Consiglio di disciplina della Casa Circondariale di Aosta, giacchè,
ad avviso di detto magistrato, del tutto regolare il procedimento
oggetto di censura, propone ricorso per cassazione il detenuto
interessato, deducendo violazione di legge nel provvedimento
impugnato.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il suo reclamo era stato
rigettato nonostante la convocazione davanti al Consiglio di
disciplina senza che preventivamente gli fosse stato comunicato e
contestato alcun comportamento personale di rilevanza disciplinare.
2. La doglianza è manifestamente infondata.
L’ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in
sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso
l’irrogazione di una sanzione disciplinare, è circoscritto alla verifica
dell’osservanza delle norme riguardanti l’esercizio del relativo
potere, la costituzione e la competenza dell’organo che ha irrogato
la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa
(Cass., Sez. I, 04/11/2004, n. 46051).
Nel caso di specie il Magistrato di prime cure ha esplicitamente
riconosciuto la regolarità formale del procedimento disciplinare dal
suo inizio fino alla sua conclusione, né, come è noto, la
contestazione della condotta di rilevanza disciplinare deve
necessariamente essere contestata prima della convocazione davanti
al consiglio di disciplina, purchè —come verificatosi nel caso in
esame- ne sia data esaustiva comunicazione all’interessato al
momento della sua presentazione.

Ritenuto in fatto ed in diritto

3. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
DEPOSITATA
in favore della Cassa delle ammende.
IN CANCELLERIA
Roma, addì 15 ottobre 2013
Sezione VII Penale

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