Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6008 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6008 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 15/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FISICHELLA MARIO N. IL 08/03/1966
avverso l’ordinanza n. 663/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

)

1. Con ordinanza del 15 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Messina rigettava l’istanza proposta da Fisichella Mario volta
alla concessione della misura della detenzione domiciliare, anche
ospedaliera, ai sensi dell’art. 47-ter co. 1 lett. c) 0.P., sul rilievo che
la relazione sanitaria della Casa circondariale di Messina del
7.2.2012 z pur attestante un quadro patologico complesso
(puntualmente descritto) aveva escluso l’incompatibilità delle
patologie medesime con il regime di detenzione carceraria.
Rilevava altresì il tribunale che l’istante era soggetto socialmente
pericoloso,destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno.
2. Propone ricorso per cassazione il Fisichella, personalmente, con
atto scritto manualmente in modo estremamente confuso e di assai
difficile comprensione, ribadendo la gravità delle sue patologie, la
violazione del senso di umanità consumata con la sua detenzione ed
insistendo sull’accoglibilità della «m domanda.
3. Il ricorso è stato assegnato alla settima sezione della Corte con
gli avvisi di rito.
4. La doglianza è manifestamente infondata, posto che l’ordinanza
impugnata si appalesa motivata in termini logicamente coerenti e
rispettosi del dettato normativo.
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze
diagnostiche peritali erano nel senso della compatibilità delle
condizioni di salute dell’interessato con lo stato di detenzione.
Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla
descrizione delle patologie riscontrate y e dalla motivazione a
sostegno delle conclusioni riportate.
Ha inoltre evidenziato il tribunale la pericolosità sociale del
detenuto, dedotta dalle misure di prevenzione applicategli e dalle
informative di polizia.
A fronte il ricorrente svolge argomentazioni volte a diversamente
valutare lo stato patologico e le possibilità curative in carcere,
pretermettendo ogni considerazione sulla pericolosità sociale
ritenuta dal giudicante.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria

La Corte ritenuto in fatto e considerato i diritto

di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il consigliere relatore
Il Pre idente

P. Q. M.

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