Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6007 del 21/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6007 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALISEO DAMIANO N. IL 16/10/1991
avverso l’ordinanza n. 194/2014 TRIBUNALE di MARSALA, del
25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2015 il Tribunale di Marsala, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale
della pena concessa ad Aliseo Damiano con le sentenze del 26 aprile 2010 del
Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Mazara del Vallo (irrevocabile 1’11

Palermo (irrevocabile il 3 aprile 2012), rilevando, a ragione della decisione, che
era stata applicata al medesimo, con propria sentenza del 20 settembre 2013
(irrevocabile il 23 ottobre 2014), la pena di mesi dieci di reclusione ed euro
duemiladuecento di multa per delitti commessi nel quinquennio successivo al
passaggio in giudicato delle indicate sentenze, e che ricorrevano le condizioni,
rimarcate da pertinenti principi di diritto, di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod.
pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per mezzo
del suo difensore l’interessato Aliseo, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base
di unico motivo, con il quale ha denunciato erronea applicazione della legge
penale, rappresentando che la sentenza del 20 settembre 2013, in quanto
pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non aveva accertato l’avvenuta
commissione di un delitto e non poteva, pertanto, giustificare la revoca del
beneficio della pena sospesa.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Giudice dell’esecuzione ha disposto, nei confronti del ricorrente, la
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessagli,
con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro logica congruenza
alle risultanze acquisite, e corrette in diritto per l’esatta interpretazione e
applicazione dei principi di diritto in materia.
La giurisprudenza di questa Corte è, invero, univoca nel ritenere, che,
contrariamente alla tesi difensiva, la sentenza di patteggiamento, in ragione
dell’equiparazione legislativa a una sentenza di condanna in mancanza di
un’espressa previsione di deroga, costituisca titolo idoneo per la revoca, a norma
dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della
2

novembre 2010) e del 23 novembre 2010 del Tribunale per i minorenni di

pena in precedenza concessa (tra le altre, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005,
dep. 23/05/2006, Diop, Rv. 233518; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007,
dep. 16/11/2007, Coltri, Rv. 237970; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007,
dep. 21/01/2008, P.G. in proc. Bada, Rv. 238667).
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al

delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

versamento della somma, ritenuta congrua, di mille euro in favore della Cassa

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