Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6007 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6007 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CELI CRISTIANO N. IL 22/06/1975
avverso l’ordinanza n. 54/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CARRARA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

L

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa, nella sezione
distaccata di Carrara ed in funzione di giudice dell’esecuzione, con
la quale, in data 24 settembre 20128, veniva rigettata la sua
domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui
all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a 4 sentenze di condanna
pronunciate da varie aurtorità giudiziarie in relazione a condotte
riconducibili al reato di cui all’art. 73 dpr 309/1990 e di cui all’art.
628 c.p., propone ricorso per cassazione Celi Cristiano,
denunciando violazione degli artt. 671 ed 81 c.p. e illogicità della
motivazione impugnata.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il giudice del merito non
ha adeguatamente delibato la istanza rivolta dal detenuto, che i reati
giudicati sono simili e consumati per soddisfare lo stato di
tossicodipendenza in cui versa l’istante.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.
P. Q. M.

carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Quanto poi, in particolare, all’evocato stato di tossicodipendenza ed
alla modifica introdotta dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006,ha il
giudicie di legittimità opportunamente chiarito che l’innovazione
legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della
condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la
conseguenza che tale “status” può essere preso in esame per
giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati
che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza,
sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla
giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Cass. pen.,
Sez. I, 14/02/2007, n.7190).
Tanto premesso sul piano dei principi, osserva il Collegio che di
essi ha fatto il giudice di prime cure puntuale applicazione, con
provvedimento articolato logicamente, di guisa che oltre lo stesso
rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso
in esame, che anche per tale ragione non può trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha ben distinto la nozione di unità del
disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p.,
dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da
occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, così come
oggettivamente appare nel caso di specie e come accreditato del
tutto logicamente dal giudicante e che la distanza temporale tra le
condotte impedisce il riconoscimento dell’invocato vincolo.
Del pari correttamente ha il G.E. interpretato la disciplina
novellatrice dell’art. 671 co.1 c.p., valutando lo stato di
tossicodipendenza fra gli elementi da utilizzare per la decisione e
non già come status implicante di necessità l’applicazione della
disciplina di favore.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N

441 105

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 15 ottobre 2013
Il cons. esteqs.
Il Pr idente

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