Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6006 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6006 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGENSTECHER DAVIDE N. IL 27/12/1968
avverso l’ordinanza n. 2226/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Con ordinanza del 15 novembre 2012 il Tribunale di
sorveglianza di Bologna rigettava le istanze proposte da
PagenstAtti Davide volte al differimento, facoltativo ovvero
obbligatorio, della pena per motivi di salute, sul rilievo che gli
accertamenti medici del presidio ospedaliero penitenziario di Pisa,
attestanti che l’interessato, unitamente ad altre patologie di minore
rilevanza, è portatore di diabete di tipo II e gastroduodenite erosiva,
avevano escluso l’incompatibilità delle patologie denunciate
dall’istante con il regime di detenzione carceraria, tenuto conto
della struttura di detenzione collegata ad un centro clinico
attrezzato. Rilevava altresì il tribunale che l’istante era soggetto
socialmente pericoloso al quale era stata revocata la detenzione
domiciliare ex ar. 47-ter co. 1 O.P. a cagione di ripetute,insistite ed
odiose violazioni prescrizionali.
2. Propone ricorso per cassazione il Pagensteker, personalmente,
denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di
motivazione in particolare deducendo, osservando e lamentando: la
valutazione sanitaria delle patologie in capo al detenuto è
insufficiente perché sottovalutate alcune ed ignorate altre; non
risulta considerato che nessun giovamento ha tratto il detenuto dalle
cure sin qui eseguite in carcere; in carcere non sono assicurate cure
adeguare; la CTU di parte ha escluso la compatibilità asserita dal
Tribunale; nel corso dell’ultimo decennio il detenuto ha studiato,
laureandosi, ha creato un’azienda e con essa posti di lavoro, si è
sposato, &l è divenuto padre e si è dedicato ad attività socialmente
utili.
3. Il ricorso è stato assegnato alla settima sezione della Corte con
gli avvisi di rito.
4. La doglianza è manifestamente infondata, posto che l’ordinanza
impugnata si appalesa motivata in termini logicamente coerenti e
rispettosi del dettato normativo.
Va preliminarmente chiarito che il differimento della pena, secondo
la disciplina portata dagli artt. 146 e 147 c.p., può essere
provvedimento necessitato ovvero facoltativo e ciò, evidentemente,
sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti.
Nel caso in esame il giudice a quo ha rigettato l’istanza del
ricorrente sulla semplice considerazione che le risultanze

La Corte ritenuto in fatto e considerato i diritto

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 15 ottobre 2013
Il Pr sidente
Il consigliere relatore

1

diagnostiche peritali erano nel senso della compatibilità delle
condizioni di salute dell’interessato con lo stato di detenzione.
Siffatta affermazione, peraltro, è stata poi supportata dalla
descrizione delle patologie riscontrate, e dalla motivazione a
sostegno delle conclusioni riportate, per le quali si esclude che nel
caso di specie ricorra sia l’ipotesi di differimento obbligatorio
disciplinato dall’art. 146 n. 3 c.p., sia quella del differimento
facoltativo di cui al successivo art. 147 n. 2 c.p., posto che è proprio
il requisito della incompatibilità detentiva con lo stato di salute
dell’istante quello distintivo tra la prima e la seconda ipotesi, in cui
il codificatore ha contemplato la fattispecie secondo la quale, pur
potendosi astrattamente ritenere la compatibilità tra patologie
accertate e stato di detenzione, pattutteaFirt la presenza di una “grave
infermità fisica” può consentire il differimento di quest’ultima.
Ha inoltre evidenziato il tribunale la pericolosità sociale del
detenuto, dedotta dai gravi precedenti a carico e dai recenti suoi
comportamenti in costanza di misura alternativa per questo
revocatagli.
A fronte il ricorrente svolge argomentazioni volte a diversamente
valutare lo stato patologico e le possibilità curative in carcere ed ad
evidenziare il suo comportamento degli ultimi anni del tutto
pretermettendo la sistematica, continua e grave violazione delle
prescrizioni impostegli con la misura alternativa al carcere
revocatagli.

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