Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6001 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6001 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Gurchiani Giorgi, nato in Georgia il 22/01/1978

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 17/12/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Mario
Fraticelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente alla disposta consegna per irdelitti9di tentato omicidio;
udito il Difensore del ricorrente, avv. Oliviero de Carolis Villars, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza del 18/12/2013 con la quale la Corte d’appello di
Bari ha disposto la consegna all’Autorità giudiziaria belga di Giorgi Gurchiani, nei
cui confronti il Giudice istruttore del Tribunale di Mechelen ha emesso, in data
23 settembre 2013, un mandato di arresto europeo.
Tale ultimo provvedimento è stato adottato in relazione a due fatti criminosi:
il tentativo di omicidio posto in essere a Mechelen, il 4/08/2011, ai danni di

ui,

Data Udienza: 04/02/2014

David Ozmanov e Roman Manukian; la partecipazione ad una associazione
criminale costituita allo scopo di commettere il tentato omicidio in questione.
La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per un rifiuto
di consegna relativamente al delitto associativo, in applicazione dell’art. 18,
comma 1 , lettera o) della legge 22/04/2005 n. 69, secondo cui la consegna non
può essere disposta, appunto, quando «per lo stesso fatto che è alla base del
mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un
procedimento penale in Italia». Risulta infatti che, nei confronti dell’odierno

mafioso (art. 416-bis cod. pen.), oltre che per reati contro il patrimonio, in
relazione ai quali è anche disposta la custodia cautelare dell’interessato. La Corte
territoriale rileva espressamente, nel provvedimento impugnato, che il delitto
associativo perseguito in Italia «è il medesimo di cui al capo 2 del mandato di
arresto europeo emesso dal Giudice istruttore belga di Mechelen».
I Giudici di Bari hanno respinto, invece, la tesi difensiva secondo cui la
consegna avrebbe dovuto essere rifiutata anche in relazione al delitto di tentato
omicidio, trattandosi di reato in parte commesso nel territorio nazionale, per il
quale dunque dovrebbe trovare applicazione la norma di cui alla lettera p)

del

comma 1 del citato art. 18 della legge n. 69/2005. Si rileva in proposito, nella
sentenza impugnata, che non risulta si proceda in Italia per il fatto in questione,
e che non risulta essere stato concluso nel territorio italiano l’accordo criminoso
relativo all’omicidio o tentato omicidio di David Ozmanov e Roman Manukian. Si
aggiunge che, d’altra parte, vi sarebbe, rispetto a quel fatto, difetto di
giurisdizione italiana, a norma degli art. 6, 7 e 10 cod. pen.: si tratterebbe, in
particolare, di delitto commesso all’estero da stranieri nei confronti di cittadini
stranieri.

2. Con un unico motivo di ricorso, il Difensore di Gurchiani deduce violazione
dell’art. 18, comma 1, lettera p) della legge n. 69/2005, in relazione all’art. 6
cod. pen.
Per il combinato disposto delle norme citate, sussisterebbe giurisdizione
italiana, e al tempo stesso inibizione della consegna allo Stato ricorrente, ogni
volta che si sia svolta sul territorio nazionale una parte della condotta criminosa,
anche solo un frammento, purché si tratti di una porzione del fatto punibile.
Nella specie, riguardo al tentativo di omicidio, sarebbero maturate in Italia
l’ideazione e la programmazione dell’agguato nei confronti dei due componenti di
una organizzazione criminale avversa. Il ricorrente cita porzioni di provvedimenti
de libertate assunti nel procedimento in corso contro Gurchiani, e contro un
presunto coautore del tentativo di omicidio (Roini Uglava), per il delitto

2

(0,

ricorrente, si procede in Italia per il delitto di associazione per delinquere di tipo

associativo del quale già si è detto: la «spedizione punitiva» in Belgio, e la
partecipazione alla stessa, sono state valorizzate come elementi di prova
dell’appartenenza degli interessati al gruppo criminale. Si considera dunque priva
di fondamento, dal ricorrente, l’apodittica affermazione della Corte territoriale
secondo cui sarebbe indimostrata la programmazione in Italia dell’agguato di
Mechelen.
Essendo vero il contrario, sussisterebbero la giurisdizione italiana e, al tempo
stesso, il divieto di consegna.

del ricorrente, Roini Ugrava, questa Corte abbia stabilito la sussistenza del
diniego di consegna per i fatti di Mechelen, proprio sul presupposto che l’azione
omicidiaria era stata programmata ed organizzata in Italia (sez. VI, sentenza n.
45914 del 12/11/2013).
Infine, si contesta il fondamento del rilievo per il quale non risulta promosso
in Italia un procedimento per il tentato omicidio in discussione. Con la già citata
sentenza nel procedimento a carico dell’Ugrava, infatti, questa Corte aveva
disposto trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Bari proprio al fine
di consentire che il pubblico ministero effettuasse, sul fatto

de quo,

le

determinazioni di propria competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.
Mancano infatti le condizioni per ritenere un difetto di giurisdizione italiana
relativamente ai fatti di Mechelen. Al tempo stesso, ricorrono le condizioni per
affermare che i fatti in questione integrano un reato che «la legge italiana» (e
segnatamente il comma 2 dell’art. 6 cod. pen.) considera commesso sul
territorio nazionale, per il quale dunque sussiste divieto di consegna a norma
dell’art. 18, comma 1, lettera p), della legge n. 69/2005.
Il rilievo secondo cui non si procederebbe in Italia per il tentato omicidio in
questione è presumibilmente infondato, e comunque non decisivo. Infondato
perché questa Corte, con la già citata sentenza n. 45914/13, ha disposto la
trasmissione degli atti alla Procura di Bari per le valutazioni e le iniziative di sua
spettanza, così prospettando una notizia di reato soggettivamente ed
oggettivamente qualificata, da definire secondo le note regole in materia di
iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen., e di successive determinazioni del pubblico
ministero. Non decisivo, poiché la lettera p) dell’art. 18 non pone, tra gli
elementi della fattispecie che fonda il diniego di consegna, l’attuale pendenza del
procedimento, ma solo la sussistenza delle condizioni per la sua necessaria

3

Il Difensore aggiunge come, nei confronti del presunto e già citato complice

apertura (ferma restando la valutazione discrezionale dell’organo titolare
dell’azione).
Fra tali condizioni – nonostante un arresto (almeno lessicalmente) dissonante
della giurisprudenza (sez. VI, n. 7580 del 25/02/2011, Rv. 249233) – non v’è
certo la “consumazione” in Italia del reato, dovendosi in proposito avere riguardo
alla disciplina ordinaria in materia di territorialità (cioè, a norma dell’art. 6 cod.
pen., la commissione del reato «in tutto o in parte» nel territorio dello Stato),
sulla quale certo non può incidere la circostanza accidentale dell’apertura di un

2. A prescindere dalla risultanze acquisite nel procedimento italiano per il delitto
di associazione mafiosa, cui fa riferimento il ricorrente, va notato come lo stesso
provvedimento emesso dal Giudice istruttore di Mechelen ponga in evidenza che
l’agguato verificatosi in Belgio sarebbe stato deliberato e organizzato in Italia. E
va notato, nel contempo, che la valutazione del giudice nazionale deve muovere
proprio ed anzitutto dalla prospettazione dei fatti compiuta dall’Autorità
emittente, quando si tratti di verificare la sussistenza di casi in cui la consegna è
vietata, e sempre che non risultino evidenze di segno contrario.
Il mandato di arresto europeo emesso il 23/09/2013, ed il connesso
provvedimento interno di cattura, prospettano una responsabilità del Gurchiani
anzitutto per una condotta di tipo associativo, ed è fortemente sintomatico che,
quale reato scopo dell’organizzazione, sia menzionato proprio l’agguato
culminato con il tentato omicidio in danno di Ozmanov e Manukian.
È stata la Corte d’appello barese, nel già citato procedimento concernente
Uglava, e comunque con il provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione, a
ravvisare coincidenza tra il reato associativo perseguito in Belgio e l’associazione
per delinquere di tipo mafioso per la quale si procede in Italia. Una valutazione
confermata da questa Corte con la già citata sentenza n. 45914/13, dalla quale
ovviamente discende un primo e forte segnale del radicamento in Italia della fase
di deliberazione dell’agguato.
In ogni caso, e come accennato, l’assunto corrispondente è fondato proprio
sulle prospettazioni del Giudice belga. Si contesta chiaramente la premeditazione
dell’omicidio («accordi in anticipo» e poi, testualmente, «premeditazione»), tanto
che la fattispecie associativa sembra quasi esaurirsi in essa. Nel provvedimento
restrittivo, d’altra parte, si assume che gli esecutori dell’agguato avrebbero fatto
ingresso in territorio belga proprio allo scopo di commetterlo («a tale scopo»).
Enunciazioni siffatte – che promanano dall’Autorità che avrebbe interesse alla
consegna – risultano incompatibili con l’eventualità di eventi casualmente

4

procedimento all’estero.

maturati dopo la partenza per il Belgio degli indagati, ed implicano con elevato
grado di probabilità la deliberazione in Italia dei fatti criminosi in discussione.
Il mandato in esame evidenzia come, nell’imminenza del fatto, ben sette
indagati (tra i quali Gurchiani e Uglava) siano partiti insieme dall’Italia,
utilizzando biglietti tutti acquistati presso la medesima agenzia, e come quasi
tutti abbiano rapidamente lasciato il territorio del Belgio immediatamente dopo
l’agguato. Tutto ciò, per utilizzare l’espressione del Giudice belga, «denota un
viaggio organizzato», anche a prescindere dagli ulteriori elementi che il

circostanza che gli indagati si erano mossi da Roma, mediante l’aereo, senza
registrare bagaglio.

3. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, per l’integrazione
della fattispecie di cui alla lettera p) dell’art. 18, rileva il compimento in Italia di
una porzione qualunque della condotta (purché ovviamente la stessa costituisca
componente indefettibile della fattispecie criminosa), e che non è necessaria
l’autonoma rilevanza di tale porzione secondo i criteri dell’idoneità e della
univocità. Il principio, ripreso nella già citata sentenza n. 45914/13, era già stato
più volte espresso (ad esempio, sez. VI, n. 16115 del 24/4/2012, Rv. 252507), e
va pianamente ribadito in questa sede.

4. Dunque, la Corte territoriale, basandosi sullo stato degli atti e soprattutto
sulla prospettazione dell’Autorità emittente, avrebbe dovuto rifiutare la consegna
anche per il delitto di tentato omicidio.
Ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, fermo
restando il diniego di consegna per la fattispecie associativa, in ordine al quale
non è intervenuta impugnazione.
Copia degli atti e della presente sentenza va trasmessa al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari, affinché assuma le determinazioni di sua
competenza in ordine all’ipotizzata responsabilità del Gurchiani per il delitto di
tentato omicidio plurimo, commesso in Melechen fra il 3 ed il 4 agosto 2011.
La Cancelleria procederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione di
copia degli atti e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Bari.

5

ricorrente trae dagli atti del procedimento italiano, come ad esempio la

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 04/02/2014.

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