Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 600 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 600 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
CAPUANO LUCA nato il 17/01/1991 a NAPOLI
RIVIECCIO ANTONIO nato il 29/07/1991 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 05/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che conclude per
l’inammissibilità dei ricorsi.
Udito l’avv. ABET GIOVANNI del foro di NAPOLI difensore di CAPUANO LUCA e
RIVIECCIO ANTONIO che dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi
di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la ordinanza di custodia
cautelare in carcere disposta a carico di Capuano e Rivieccio, gravemente
indiziati dei delitti di: 1) acquisto al fine di cessione di 500 grammi di marjivana
da parte del Capuano in concorso con terzi; 2) di cessione a soggetto non
identificato e deputato alla vendita al dettaglio di una quantità, non meglio
definita, di sostanza stupefacente del tipo marijuana da parte del Capuano e del
Rivieccio in concorso con terzi; 3) detenzione ai fini di cessione di sostanza
stupefacente del tipo cocaina (di cui 160 grammi circa sequestrata) da parte del

Data Udienza: 21/11/2017

Capuano e del Rivieccio, anche in concorso con terzo soggetto; 4) illecita
detenzione al fine di cessione a terzi di quantità non modiche di sostanza
stupefacente del tipo marijuana da parte del Capuano e del Rivieccio in concorso
con terzi; fatti tutti commessi tra il 20 ed il 24 ottobre del 2016 in Napoli.
2. Avverso il provvedimento ricorrono Capuano e Riveccio chiedendone
l’annullamento per violazione degli artt. 203, comma 1 bis, e 267 cod. proc. pen.
poiché il Tribunale del Riesame non ha dichiarato la inutilizzabilità delle
intercettazioni, unico supporto indiziario a carico degli indagati, nonostante la

provenienti unicamente da fonte confidenziale: ad essa sarebbe riconducibile la
indicazione del movente e del nominativo del Capuano quale soggetto
destinatario dell’attentato armato che ha cagionato la esplosione di colpi nei
confronti di una autovettura lancia Y; sempre alla fonte confidenziale sarebbe da
ricondurre la indicazione dell’autovettura utilizzata che ha poi costituito oggetto
di intercettazione delle conversazioni svoltesi al suo interno, captazioni poste a
base della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
2.

Emerge con chiarezza dalla prospettazione dei ricorrenti e dalla

motivazione della ordinanza del Tribunale di Napoli come l’indagine, che ha poi
condotto alla individuazione dei due indagati quali gravemente indiziati di essere
responsabili dei reati di detenzione e cessione a terzi di sostanza stupefacente,
avesse avuto inizio il 12 ottobre 2016, con l’esplosione di colpi di arma da fuoco
contro l’autovettura Lancia Y di colore bianco di Della Campa Fabio, che
nell’occasione aveva riportato delle ferite ad una mano; l’indagine principale
aveva fatto emergere la estraneità della persona offesa ai fatti che lo avevano
visto coinvolto. Il preliminare procedimento, quindi, era teso alla individuazione
dei responsabili dei reati di danneggiamento e detenzione e porto di armi. Una
fonte confidenziale aveva riferito il nominativo del reale destinatario dei colpi
esplosi, Capuano che, infatti, era in possesso di un’autovettura uguale, quanto a
colore e modello, a quella del Della Campa. Riferiva, in particolare, che il motivo
del gesto era da ricercare nei rapporti conflittuali venutisi a creare con tale Anna
Astuto, sua vicina di casa, con tale O’ Cafone, che gli investigatori identificavano
prontamente nel Capuano, e con altri due soggetti, che in alcune occasioni
avevano esploso dei colpi d’arma da fuoco dalla strada in direzione
dell’appartamento della famiglia della Astuto. La polizia giudiziaria accertava che
Capuano era realmente residente sullo stesso pianerottolo in cui era residente la

2

prospettazione che le stesse fossero state decretate sulla base di informazioni

Astuto. La estraneità di Della Campa ai fatti emergeva anche da altra indagine,
di diverso procedimento, seguita da altro reparto dei Carabinieri, le cui
intercettazioni di conversazioni con i propri familiari, davano conto, innanzitutto
della estraneità del Della Campa ai fatti, che uomini armati effettuavano delle
scorribande armate per le vie del quartiere, esplodendo colpi d’arma da fuoco e
terrorizzando le persone residenti e che la polizia avesse preso tale Anna e la zia
per sentirle in merito ai fatti. I Carabinieri accertavano che Capuano aveva in uso
una autovettura Lancia Y di colore bianco presa a noleggio, modello e colore,

dell’auto da parte del Capuano che era stato fermato ed identificato a bordo della
Lancia Y noleggiata a proprio nome, il giorno successivo all’attentato. Il P.M., per
mezzo di due distinti provvedimento d’urgenza, poi convalidati, iniziava le
operazioni di intercettazione ambientale, dapprima disposta all’interno
dell’autovettura Lancia Y in uso al Capuano e, successivamente, a seguito del
cambio del mezzo, di una Fiat Panda noleggiata sempre a nome dell’indagato.
Assumono i ricorrenti che le intercettazioni disposte nell’occasione, prima
sulla Lancia Y e, successivamente, sulla Fiat Panda sarebbero inutilizzabili ai
sensi degli artt. 267, 203, comma

1-bis, cod. proc. pen., poiché fondate

unicamente su indicazioni provenienti da una fonte confidenziale, in tal modo
venendo compromesso l’apporto indiziario costituito prevalentemente dalle
captazioni eseguite.
3. L’assunto è giuridicamente infondato.
La preliminare indagine aveva ad oggetto il procedimento iscritto a carico di
ignoti per i fatti avvenuti in data 12 ottobre 2016 ai danni del Della Campa. L’art.
267 cod. proc. pen. esige, ai fini di una legittima attività di intercettazione, che
sussistano gravi indizi di reato e non gravi indizi di responsabilità a carico del
soggetto nei cui confronti vengono disposte, a condizione, comunque, che risulti
l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra
l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (tra le altre: sez. 6,
Sentenza n. 39766 del 15/04/2014, Rv. 260456). Nessun dubbio può esserci
circa la esistenza dei gravi indizi di reato relativamente ai delitti di detenzione e
porto d’arma da fuoco, a seguito dei fatti verificatisi in data 12 ottobre 2016,
anche poiché, nel corpo dei relativi decreti, circostanza ribadita dal Tribunale, si
dà atto che i fatti furono accertati dall’intervento di una pattuglia dei Carabinieri
che videro l’auto del Della Campa attinta da numerosi colpi d’arma, oltre a
verificare come questi avesse riportato delle ferite ad una mano. Nessun
rilevanza, circa la esistenza dei gravi indizi di reato, può essere data alle
propalazioni del confidente, il cui apporto conoscitivo, contenuto nel decreto,
come analiticamente ed adeguatamente motivato nel provvedimento impugnato,

3

quindi, identici a quelli dell’auto del Della Campa. Nessun dubbio circa l’utilizzo

ha riguardato il movente e il soggetto nei cui confronti era diretto l’attentato;
fatti che, per quanto sopra detto, non risultano essere gli unici fondanti la
riconducibilità al Capuano del mezzo da sottoporre ad intercettazione, atteso che
il coinvolgimento del Capuano quale mera parte offesa nei cui confronti era
diretto l’attentato, risulta emergere anche dalle indagini dei Carabinieri
(intercettazioni a carico del Della Campa con i propri familiari, accertamento sul
mezzo di uguale modello e colore preso a noleggio dal Capuano, identificazione
del Capuano sul mezzo il giorno successivo all’attentato, accertamento che lo

dalle conversazioni del Della Campa con i familiari), con conseguente esistenza
di quel collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a
captazione che la giurisprudenza costante della Corte richiede onde evitare che,
a fronte di un fatto di reato sulla cui esistenza sussistono gravi indizi possano
disporsi captazioni a carico di soggetti assolutamente estranei al reato. È
giurisprudenza costante di questa Corte, comunque, quella secondo cui il divieto
di utilizzo della fonte confidenziale non riguarda i dati utili per individuare i
soggetti da intercettare, come avvenuto solo parzialmente nel caso di specie in
cui, ben evidenti e chiaramente sussistenti i gravi indizi di reato, l’apporto
informativo della fonte ha avuto come risultato quello di indicare il soggetto da
sottoporre ad intercettazione (tra le altre: Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42845 del
26/06/2013, Rv. 257295), circostanza che, come detto, emergeva anche da altri
elementi positivamente valorizzati nel corpo dei provvedimenti di intercettazione.
Le risultanze successive alle indagini iniziate con la intercettazione dei
colloqui all’interno delle autovetture, hanno poi fornito i gravi indizi (con
conseguente diversa iscrizione di altro procedimento a carico degli indagati)
relativamente a fatti di reato distinti e per i quali, a mente dell’art. 270 cod.
proc. pen., ben potevano essere utilizzati in altro procedimento.
Da quanto sopra discende che le censure mosse dai ricorrenti al
provvedimento impugnato risultano infondate, essendosi il Tribunale attenuto ai
principi dettati in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed
ambientali a mente degli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc.
pen. come precisati dalle decisioni di questa Corte in materia.
Al rigetto dei ricorsi proposti dagli indagati, infine, consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p..
L’attuale stato cautelare cui sono sottoposti i ricorrenti impone, ai sensi
dell’art. 94, comma

3-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione della

presente sentenza a cura della cancelleria al direttore dell’istituto penitenziario
per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’art. cit..

4

stesso risiedesse sullo stesso pianerottolo di Anna Astuto, il cui nome era emerso

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. Cod. proc. pen..

Così deciso il 21/11/2017.

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