Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 600 del 18/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 600 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOREFICE IGNAZIO N. IL 23/05/1960
avverso la sentenza n. 1160/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 7 ottobre 2011 la Corte di appello di
Catania ha confermato la sentenza emessa il 6 febbraio 2009 dal Tribunale
di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, con la quale Lorefice Ignazio,
all’esito di giudizio abbreviato e con le circostanze attenuanti generiche, era
stato condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, per avere
frequentato persone pregiudicate e per non essere stato trovato nella

propria abitazione in orario notturno, così violando le prescrizioni della
misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Lorefice tramite il difensore di fiducia, il quale deduce due
motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge in riferimento
all’art. 9 legge n. 1423 del 1956; b) mancanza e contraddittorietà della
motivazione desumibile dal raffronto tra la sentenza impugnata e i motivi di
appello.

CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo (violazione di legge) è assolutamente generico e si
risolve nella censura della motivazione che avrebbe erroneamente ritenuto
sussistenti sia l’elemento psicologico del reato, posto che il Lorefice fu
sorpreso in compagnia del proprio figlio il 7/10/2007 e il 13/11/2007; sia
l’elemento oggettivo della violazione trattandosi di incontri del tutto
occasionali e, perciò, penalmente irrilevanti.
Il secondo motivo (vizio della motivazione) è manifestamente infondato.
La Corte di merito, non eludendo i motivi di appello ma, al contrario,
esaminandoli con precisione, ha ritenuto, con argomentazioni adeguate e
coerenti, insindacabili in questa sede, che gli incontri contestati non furono
occasionali; che il vincolo di parentela con il proprio figlio (non anche con
l’altra persona pregiudicata, tale Sacco, con la qualeipure si tratteneva) non

e-

sia scriminante; con l’aggiunta che il Lorefice aveva violato anche la
prescrizione oraria non essendo presente nella propria abitazione alle ore 23
e 23,35 del 31 ottobre 2007.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del

Dif

62′

C.11.

2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 18 ottobre 2012.

delle ammende.

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