Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 60 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 60 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Luvisutto Luca, nato a Pordenone il 21/10/1983
Luvisutto Manca, nata a Pordenone il 27/11/1987

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone in data
18/11/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinac, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/11/2013, il Tribunale di Pordenone assolveva Luca
Luvisutto e Manca Luvisutto dall’imputazione di cui all’art. 44, lett. a), d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, perché il fatto non sussiste; la vicenda concerneva la
realizzazione di una recinzione in contrasto con lo strumento urbanistico vigente,

Data Udienza: 25/11/2014

perché posta a distanza inferiore a 5 m. dall’asse della strada, ed in difformità
dalla d.i.a..
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone, denunciando l’erronea applicazione di legge penale,
nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.
Il Tribunale avrebbe errato nel giudicare non operativa la norma tecnica di
attuazione (che prevede il limite dei 5 metri) sulla base della ritenuta
individuazione certa del confine privato. Inoltre, il Giudice di prime cure non

privato deriverebbe la «collocazione» di quello pubblico, peraltro accertato con
modalità diverse da quelle previste nelle citate norme tecniche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, per pacifico indirizzo di questa Corte, integra il
reato previsto dall’art. 44, lett. a) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la violazione
delle distanze minime previste dalle norme tecniche di attuazione del piano
regolatore comunale (Sez. 3, n. 42466 del 24/9/2013, Tacchini, Rv. 257376);
quale quella del Comune di Azzano Decimo (Pn), che impone che qualunque
intervento sia realizzato a distanza di almeno 5 metri dall’asse della strada.
Ciò premesso, l’impugnata sentenza, dopo aver dato atto che la recinzione
de qua era stata eretta in violazione di questo limite, conclude però per
l’inoperatività della norma tecnica in oggetto, atteso che l’opera, comunque, era
stata realizzata dai ricorrenti all’interno della loro proprietà, il cui confine rispetto
alla strada comunale è certo.
Orbene, ritiene la Corte che tale motivazione sia incongrua ed insufficiente,
nella misura in cui non evidenzia il percorso logico all’esito del quale il Giudice è
giunto ad assolvere gli imputati; in particolare, la sentenza non precisa per quali
motivi l’aver eseguito l’intervento all’interno della proprietà – il cui confine
rispetto alla strada è sicuro – legittimerebbe il mancato rispetto dei termini di cui
alla norma tecnica in esame, la cui portata sarebbe diversamente cogente.
Trattasi, infatti, di una considerazione meramente assertiva, priva di ogni
richiamo normativo o motivazionale, che impone l’annullamento della pronuncia
con rinvio al Tribunale di Pordenone.

2

avrebbe indicato le ragioni per le quali dall’individuazione del medesimo confine

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone.
Così deciso in Roma, il 25/11/2014

fiere estensore

Il Pre ente

Il Con

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