Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6 del 16/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di Sollennità Salvatore, n. a
Ramacca (CT) il 02/01/1956, rappresentato e assistito dall’avv.
Stefano Gianpietro Germani, di fiducia, avverso la sentenza della
Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, n. 3135/2012, in
data 24/04/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria dell’Avvocato generale dott. Carmine Stabile che
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/04/2015, la Corte d’appello di
Milano confermava nei confronti di Salvatore Sollennità la pronuncia
di primo grado resa dal Tribunale di Monza in data 24/10/2011
(sentenza che diveniva definitiva in data 17/12/2011, con successiva

i

Data Udienza: 16/11/2016

rimessione in termini per impugnare dell’imputato a seguito di
ordinanza in data 06/02/2012) che lo aveva condannato alla pena di
giustizia per il reato di ricettazione di autovettura.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di Salvatore Sollennità,
viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in

relazione agli artt. 178, 179 e 548 n. 3 cod. proc. pen., in
conseguenza della mancata comunicazione dell’estratto contumaciale
della sentenza di primo grado (primo motivo);
b) violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in quello di
cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, meramente reiterativo delle censure sollevate con
l’atto di appello sulle quali la Corte territoriale ha reso adeguata
motivazione e con le quali il ricorrente evita di confrontarsi, appare
manifestamente infondato e – come tale – risulta inammissibile.
Invero, nessun dubbio residua sul fatto che le censure che
ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame devono considerarsi aspecifiche. Infatti, la
mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo
per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza
cadere nel vizio di aspecificità conducente in ogni caso, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez.
4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del
30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,
Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca,
Rv. 237596).
2. Ciò premesso, rileva il Collegio come sulla prima censura, già
la Corte territoriale avesse avuto modo di precisare come l’estratto
contumaciale della sentenza di primo grado non andasse notificato al

2

Sollennità in quanto lo stesso già era stato rimesso in termini per
l’impugnazione e l’adempimento, infondatamente preteso, non
potendo apportare alcun elemento di conoscenza utile per
l’impugnazione (i dati essenziali della sentenza, oggetto dell’estratto
da notificare, erano già nella conoscenza del ricorrente) avrebbe
prodotto solo un’ingiustificata duplicazione del termine.
3. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo

Già la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni per le quali la
qualificazione giuridica del fatto non potesse essere mutata in quella
di furto aggravato, in totale mancanza di elementi di fatto che
potessero avallare simile conclusione ed avuto riguardo anche alla
condotta di silenzio serbata sul punto dall’imputato.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 2.000,00

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/11/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore
Andrea Pgllegrino

IL1rsidente
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motivo di ricorso.

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