Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5999 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5999 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGNETTA ROCCO N. IL 04/04/1967
avverso l’ordinanza n. 681/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 08/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
10e/sreritite le conclusioni del PG Dott. A &147/1/Wel6k

d

1/5 i

L

i (2 /1;

quz –

7/°

t?i/tCit’z

Uditi difensor Avv.; L’:/,
(2(Lcfr,f,,

L

2/ 6

Data Udienza: 28/01/2014

Con ordinanza dell’8 luglio 2013, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto
la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di RUGNETTA Rocco avverso
l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi il 10
giugno 2013 con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della
custodia cautelare in carcere in ordina al reato di tentata estorsione in concorso con
ALBANESE Giuseppe.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta nel primo motivo
violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, dal momento
che l’intervento dell’indagato in supporto del cugino ALBANESE Giuseppe, doveva
essere qualificato come tentativo di violenza privata, non essendovi un interesse
diretto nella vicenda. Suo scopo era infatti solo quello di far allontanare la persona
offesa dal fondo di sua proprietà. Si lamenta poi vizio di motivazione e violazione di
legge in relazione al presupposto della gravità indiziaria, in quanto le dichiarazioni
che coinvolgono l’imputato sarebbero imprecise. Si deduce, infine, la insussistenza
delle esigenze cautelari, essendosi i giudici del riesame limitati a enunciati generici
che rievocano soltanto i fatti ascritti all’indagato.
Il ricorso in punto di gravità indiziaria e di qualificazione giuridica dei fatti è
infondato. A proposito, infatti, della corretta configurazione del delitto di tentata
estorsione – in una specie nella quale la condotta intimidatoria posta in essere
dall’imputato era volta a far conseguire al proprio cugino la proprietà di un fondo,
costringendo il proprietario a cedere il bene a condizioni vessatorie e comunque a
procedere al trasferimento del titolo dominicale senza che ne avesse alcuna
intenzione — basterà ricordare che in più occasioni la giurisprudenza di questa Corte
ha avuto modo di puntualizzare che è configurabile il delitto di estorsione e non
quello di violenza privata, nel caso in cui l’agente, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il
soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico.
(Fattispecie nella quale l’imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la
P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un
ingiusto profitto con danno della P.O. stessa). (Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013 – dep.
05/02/2013, Levak, Rv. 255242).
Le restanti censure, tutte fortemente orientate verso una diversa ricostruzione
dei fatti, coinvolgente apprezzamenti di merito estranei rispetto ai limiti insiti
nell’odierno sindacato di legittimità, può osservarsi che le stesse sono comunque
palesemente infondate, in quanto più che adeguatamente resistite dall’ampia e del
tutto coerente motivazione che ha dato conto dei vari elementi sulla cui base il
giudice del riesame ha ritenuto di confermato la sussistenza di un più che adeguato
corredo indiziario ai fini cautelari.
Sono invece fondate le doglianze espresse in punto di esigenze cautelari e di
adeguatezza della misura carceraria. I giudici del riesame si sono infatti limitati a

OSSERVA

P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari
con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto. Rigetta nel
resto il ricorso. Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014
Il Consi

e estensore

1 Preside t

gokbo
formulare scarne ed assertive osservazioni che siVridotte, nella sostanza, ad una
assertiva rievocazione delle “gravi modalità dei fatti,” senza alcuna motivata
puntualizzazione in ordine agli elementi specifici atti a configurare quelle modalità in sé prive di autoevidenza dimostrativa — come circostanze specifiche, sintomatiche
di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza; il tutto, non senza sottolineare la
sostanziale lacunosità del contesto argomentativo, anche e soprattutto alla luce della
personalità dell’imputato, privo di significativi precedenti penali, per quanto
affermato dagli stessi giudici a quibus, e del quale ci si limita a stigmatizzare, ancora
una volta in termini del tutto assertivi, «l’indole aggressiva e sfrontata».
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato in parte qua, con
rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA