Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5998 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5998 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANNAVO’ ORAZIO N. IL 24/07/1966
avverso l’ordinanza n. 173/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
leté/sentite le conclusioni del PG Dott.

41

Uditi difensor Avv.;

e

Data Udienza: 28/01/2014

Con ordinanza del 19 luglio 2013, il Tribunale di Catania ha respinto la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di CANNAVO’ Orazio avverso il decreto
di sequestro preventivo emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari il 28
giugno 2013 ed avente ad oggetto un manufatto realizzato in mancanza di titolo
concessorio e parzialmente su area pubblica.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando le medesime
censure già devolute al giudice del riesame e da questi motivatamente disattese,
lamenta che il provvedimento abbia riguardato un manufatto esistente da moltissimo
tempo, la mancanza di consapevolezza dello stato dei luoghi da parte dell’imputato
che acquistò il manufatto già costruito, nonché la mancanza di procedibilità, in
quanto il suolo non era di proprietà comunale, come documentato in sede di riesame.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a
prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base
esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di
argomentazioni nella sostanza aspecifiche in quanto sostanzialmente riproduttive
delle questioni già devolute in sede di riesame, senza che la motivazione esibita sul
punto dai giudici a quibus abbia poi formato oggetto di una specifica ed articolata
critica impugnatoria. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi
dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato posto a base del ricorso
appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una
rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni
adottate dai giudici del merito. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un
esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente
ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto,
estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Un perimetro reso, nella specie, ancor più circoscritto, in quanto l’unico vizio
deducibile in tema di cautele reali è, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il vizio di
violazione di legge.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014
Il Con

ere estensore

Il Prelente

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