Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5997 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5997 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DURIC LUCA N. IL 12/07/1994
avverso l’ordinanza n. 728/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lete/sentite le conclusioni del PG Dott.
A

,

Udit i difensor Avv.;

,

A,

,

Data Udienza: 28/01/2014

Con ordinanza del 30 luglio 2013, il Tribunale di Firenze, in accoglimento
della impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del 12
marzo 2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca
aveva disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere e applicato
gli arresti domiciliari nei confronti di DURIC Luca, indagato per ricettazione
resistenza e lesioni, ha disposto il ripristino della stessa misura, considerato il
permanere delle esigenze di cautela che avevano imposto la misura stessa, avuto
riguardo, anche, allo stato di irreperibilità dell’indagato.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che il giudice del
gravame de libertate si sarebbe fondato su elementi di carattere congetturale ed
insuscettibili di riscontro, a fronte dei positivi elementi valorizzati nel provvedimento
liberatorio.
Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le
censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di
ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a
sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo
motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico
argomentativa. La rinuncia al ricorso pervenuta in prossimità della udienza, non può
essere presa in considerazione, in quanto sottoscritta esclusivamente dal difensore
non munito di procura speciale (ex plurimis e da ultimo, Cass., Sez. I, n. 29202 del 9
luglio 2013).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di eurò mille in favore della Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Così deci,so in Roma, il 28 gennaio 2014
Il ConsiWire estensore

Il Presic
97t1 nte

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