Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5996 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5996 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GREGORIO GIUSEPPE N. IL 22/04/1956
DI GREGORIO SEBASTIANO N. IL 13/03/1929
avverso l’ordinanza n. 30/2013 TRIB. LIBERTA’ di TRAPANI, del
10/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
leye/sentite le conclusioni del PG Dott.

(.2-

Uditi difensor Avv.;

0- (iatty4-~f()

1111/

c-PA,

Data Udienza: 28/01/2014

Con ordinanza del 10 luglio 2013, il Tribunale di Trapani ha respinto la
richiesta di riesame proposta nell’interesse di DI GREGORIO Sebastiano avverso il
decreto di sequestro preventivo della somma di oltre euro 54.000 depositata su un
conto bancario al medesimo intestato nonché il sequestro di un immobile sito in
Mazara del Vallo sempre intestato al predetto, in riferimento al delitto di cui agli artt.
56, 640-bis cd. pen., connessi a finanziamenti relativi agli eventi sismici del giugno
1981, deliberati a seguito della produzione di documentazione attestante circostanze
non vere, e dichiarato inammissibile per carenza di interesse, il riesame proposto da
DI GREGORIO Giuseppe.
Propone ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli indagati,
genericamente deducendo l’assenza del periculum in mora e la intervenuta
prescrizione del reato.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i giudici del riesame, a fronte
della assenza di motivi, hanno puntualmente messo in luce il pericolo di dispersione
della somma depositata sul conto corrente ed il pericolo che le violazioni edilizie
potessero essere portate ad ulteriori conseguenze in ragione della prosecuzione delle
opere. Quanto all’epoca di consumazione del reato l’ordinanza ha puntualmente
evidenziato come il finanziamento fosse correlato allo stato di avanzamento dei
lavori, l’ultimo dei quali, con la relativa tranche, riferito al luglio del 2009. Va al
riguardo rammentato che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto
modo di puntualizzare che il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei
pagamenti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragione della
natura di reato a consumazione prolungata. (Sulla base di questo principio la Corte ha
escluso l’illegittimità del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca, che era
stato disposto nonostante che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente
all’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel cod. pen. l’art. 640
quater). (Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007 – dep. 06/07/2007, Cornello e altri, Rv.
237299). A proposito, poi, della declaratoria di inammissibilità del riesame proposto
per DI GREGORIO Giuseppe il ricorrente non ha formulato alcun rilievo, con la
conseguenza che anche il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato
manifestamente inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno alla luce dei
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.
1

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014
Il Preside te

Il ConsJUere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA