Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5992 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5992 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 23/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mancino Alfio, nato il 14.2.1980; Nicolosi Giuseppe,
nato il 10.2.1977, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Termini
Imerese, del 29.4.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale
Giulio Romano, sul rigetto del ricorso nell’interesse del Nicolosi e sulla
inammissibilità del ricorso nell’interesse del Mancini.
OSSERVA
Nicolosi Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice non avrebbe valutato la
ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. in relazione al reato di cui al
capo D); che è stata disposta confisca del sequestrato senza motivazione
alcuna.
Mancino Alfio lamenta mancanza di motivazione sulla pena, stabilita in misura
elevata rispetto ai minimi edittali.
Il ricorso del Nicolosi è, sulla prima doglianza, privo della specificità prescritta

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dall’art. 581, lett.

c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro,

manifestamente infondato. Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra
una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’
essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato”. (Cass.

pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Peraltro nella sentenza
risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art.
129 c.p.p.
Circa la disposta confisca, avente ad oggetto (come si evince dai capi di
imputazione riportati nella sentenza impugnata) documenti di identità falsi e
titoli di credito di provenienza illecita, di cui il tribunale ha disposto la confisca
ex lege, deve rammentarsi l’indirizzo di legittimità secondo cui il giudice
pronunciando sentenza di patteggiamento con cui dispone anche la confisca, è
tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale quando procede a
confisca facoltativa, mentre nel caso essa sia obbligatoria è sufficiente che
evidenzi soltanto il presupposto legale della stessa. (Fattispecie in cui essendo
stata disposta la confisca di proiettili detenuti obbligatoriamente, la Corte ha
ritenuto non fosse necessario alcun obbligo di motivazione) (Cass. Sez. V,
25.6.2013, n. 31250). Dal che, la manifesta infondatezza della doglianza.
Sul ricorso del Mancino deve osservarsi che nel ricorso per cassazione,
avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti,
non e’ ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno
che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena
e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio
di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice
che ne ha accertato la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente,
sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato
a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena,
in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali
sono addivenute (cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa /
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.

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PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 23.1.2013
Il Consigliere estensore

Fabrizio Di Marzio

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