Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5991 del 27/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 5991 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1 ) FICHIDUTA VALERIAN N. IL 18/04/1981
avverso la sentenza n. 5238/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Gener
p ersoiott
a cl
(>54,t9r)-(I\O
che ha concluso per

Udito, per la part civile l’Avv
,

Udit i difens A

\fe
-2–

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15/4/2010, confermava la
condanna di Fichiduta Valerian emessa dal Tribunale di Tivoli in relazione al reato
di cui all’art. 13, comma 13 d. I.vo 286 del 1998, contestato all’imputato in
quanto, essendo l’imputato già stato espulso dal territorio dello Stato in forza di
decreto di espulsione del Prefetto di Ferrara del 19/12/2002, con
accompagnamento coattivo alla frontiera intervenuto il 12/5/2004, veniva

Il Fichiduta, nell’atto di appello, aveva chiesto una congrua riduzione della
pena inflitta, in considerazione della grave situazione familiare che l’aveva
indotto a rientrare nel territorio dello Stato, dove vivevano la moglie e il figlio
minore senza alcun mezzo di sostentamento. La Corte rilevava che il Tribunale di
Tivoli, nel concedere le attenuanti generiche, aveva già determinato nel minimo
la pena, nonostante i reiterati precedenti penali specifici dell’imputato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Fichiduta Valerian, deducendo la
mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e

concludendo perché questa Corte riformi l’impugnata sentenza in senso più
favorevole all’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente inammissibile per genericità: il ricorrente,
infatti, deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. senza
spiegare i motivi per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
illogica o contraddittoria.

Anche le conclusioni adottate non riguardano provvedimenti che questa
Corte può adottare: si chiede, infatti, la riforma della sentenza in senso più
favorevole al ricorrente e non l’annullamento della sentenza impugnata.

Si deve, comunque, ricordare che, come ripetutamente affermato da questa
Corte, la condotta di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato
del cittadino extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di rimpatrio,
ha conservato rilevanza penale pur dopo l’emissione della direttiva 2008/115/CE
del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 16 dicembre 2008 e la
conseguente pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso El
2

sorpreso sul territorio dello Stato il 4/12/2006.

Dridi, perché i principi affermati con riguardo alle modalità di rimpatrio non
possono assumere rilievo ai fini della valutazione della condotta di reingresso in
assenza di autorizzazione (Sez. 1, n. 35871 del 25/05/2012 dep. 19/09/2012,
Pg in proc. Mejdi, Rv. 253353); l’unico punto in cui si registra il contrasto con la
citata Direttiva è quello del termine fissato per il divieto di reingresso, che non
può essere superiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 11, par. 2, della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha acquisito diretta
efficacia nell’ordinamento nazionale a partire dal 25 dicembre 2010 per mancato

dello Stato del soggetto già espulso che abbia a verificarsi oltre il termine di
cinque anni dall’avvenuta espulsione deve ritenersi condotta non più prevista
come reato. (Sez. 1, n. 14276 del 12/04/2012 – dep. 16/04/2012, P.G. in proc.
Khemiri, Rv. 252235)
Non si tratta, peraltro, del caso giudicato nel presente procedimento, atteso
che il rientro nel territorio dello Stato avvenne due anni dopo
l’accompagnamento coattivo alla frontiera.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento della somma di euro 1.000 alla Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 27 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

adeguamento della citata direttiva: di conseguenza, il reingresso nel territorio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA