Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 599 del 21/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 599 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO VINCENZO nato il 28/09/1988 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 04/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che conclude per
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, previa esclusione della aggravante di
cui all’art. 7 L. n. 203/91, ha sostituito la custodia cautelare in carcere applicata
all’Esposito con quella degli arresti domiciliari relativamente al reato di cui agli
artt. 110 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita
detenzione e occultamento di 27 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish
per un numero di 93.050 dosi ricavabili, con l’aggravante della ingente quantità.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’Esposito che ha chiesto
l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla aggravante di
cui all’art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché il Tribunale del
Riesame ha omesso di motivare in merito alla ingente quantità limitandosi a fare
riferimento al mero dato ponderale di 9000 dosi, senza tenere nella giusta

Data Udienza: 21/11/2017

considerazione che l’Esposito non risultava collegato alla criminalità camorristica,
come anche comprovato dall’annullamento della stessa aggravante di cui all’art.
7 D.L. 203/90, oltre al fatto che sulla piazza dello spaccio di Marano il
quantitativo in questione non è da considerare ingente alla luce del fiorente
traffico che interessa la zona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Emerge dalla lettura della ordinanza e segnatamente dalla nota contenuta a
pag. 1 ove viene indicato il capo di imputazione contestato in via provvisoria, che
il numero di dosi ricavabili dallo stupefacente sottoposto a sequestro è quello di
93.050, e non quello, chiaramente frutto di refuso da parte del tribunale del
riesame, di 9.000, come dedotto nel ricorso dell’Esposito.
Sotto questo profilo va condivisa la ormai consolidata giurisprudenza della
Corte secondo cui, al fine della sussistenza della aggravante in questione, la
reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma
primo bis, dell’art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16
maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 marzo 2014,
n. 36, fanno sì che mantengano validità i criteri fondati sul rapporto tra quantità
di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (tra gli altri Sez. 6,
Sentenza n. 50076 del 04/10/2016, Rv. 268935).
2. Permangono attuali, quindi, i criteri fissati dalle Sezioni Unite (Sentenza n.
36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), nella misura in cui possono essere
utilizzati come meramente orientativi, individuati a seguito di una indagine
condotta su un numero considerevole di sentenze di merito, anche perché i
riferimenti sono facilmente rapportabili al caso concreto con una certa
discrezionalità in ipotesi di superamento del valore soglia, con conseguente
rimessione al giudice di merito del caso concreto, specie in ipotesi di
superamento del tasso soglia, venendo meno in via automatica la applicazione
della aggravante speciale nel caso in cui questo non venga raggiunto.
3. Da tanto discende che il richiamo da parte del Tribunale al dato ponderale
collegato a 93.000 dosi medie, in uno con i criteri stabiliti dalle Sez. U, Sentenza
Biondi, cit. Rv. 253150, è sufficiente per delineare il parametro cui ancorarsi ai
fini della valutazione circa la sussistenza della aggravate speciale.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al
pagamento delle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore
della cassa delle ammende che si rítiene adeguato fissare in euro 2.000,00,
secondo quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen..

2

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende

Così deciso il 21/11/2017

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