Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 599 del 18/10/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 599 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CIUFFREDA ANTONIO N. IL 03/02/1979
avverso la sentenza n. 3074/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
19/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 18/10/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunciata il 19 maggio 2011 la Corte di appello di Bari,
in riforma della sentenza emessa il 16 aprile 2010 dal Tribunale
monocratico di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, esclusa la
recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Ciuffreda Antonio a mesi tre di arresto
per il reato previsto dall’art. 9, comma 1, legge n. 1423 del 1956, perché,

provvedimento del Tribunale di Foggia del 3 giugno 2005, violava gli
obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, omettendo di presentarsi in
caserma per la firma il 25/12/2006 e il 26/12/2006.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Ciuffreda personalmente, il quale deduce la manifesta illogicità
della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità penale e alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulle contestate aggravanti.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La censura motivazionale in punto di responsabilità è del tutto generica,
avendo la Corte di merito compiutamente motivato circa l’inidoneità della
giustificazione addotta (sonnolenza determinata dall’assunzione di
antibiotico) per escludere la colpevole omissione dell’obbligo di presentarsi
In caserma per la firma.
La censura motivazionale con riguardo al diniego delle circostanze
attenuanti generiche è manifestamente infondata, avendo la Corte
territoriale adeguatamente motivato l’esclusione delle medesime attenuanti
per i gravi e reiterati precedenti penali dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso che preclude la rilevanza
della prescrizione del reato, compiutasi dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), segue, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che si stima equo determinare in euro mille.

sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, giusta

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 18 ottobre 2012.

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