Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 599 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 599 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLE MONACHE SILVIO N. IL 29/09/1965
MARROCU CRISTIAN N. IL 16/05/1976
PODDA LUCA N. IL 16/08/1979
MEREU GIANLUIGI N. IL 16/09/1980
avverso la sentenza n. 764/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
24/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso
chiedendo l’inammissibilità del ricorso di Delle Monache ed il rigetto di quello
degli altri imputati.

1. Delle Monache Silvio, Marrocu Cristian, Podda Luca e Mereu Gianluigi erano
condannati con sentenza del 19 marzo 2010 dal Tribunale di Cagliari,
parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Cagliari, alla pena di giustizia
rispettivamente per i delitti di omessa denuncia e tentato favoreggiamento
personale il primo e per il delitto di falsità materiale del privato in atto pubblico
gli altri tre, in relazione alla documentazione sanitaria (schede di accettazione
presso il pronto soccorso dell’ospedale Marino di Cagliari, a firma del dottor
Montesi) materialmente formata da Angioni Giorgio, giudicato separatamente, al
fine di ottenere il risarcimento di danni fisici per un incidente stradale che aveva
visto coinvolto Marrocu Mauro, pure giudicato separatamente.
1.1 Marrocu Cristian, Podda e Mereu erano assolti dal reato di falsità materiale
commessa dal privato in certificati, in relazione ad una serie di certificati medici
apparentemente a firma del dottor Adriano Demurtas, con i quali, in relazione ad
una certa diagnosi, si prescrivevano farmaci e terapie nel tempo. La Corte
territoriale, in proposito, escludeva la riconducibilità del caso all’articolo 482 cod.
pen., per difetto di un contenuto certificativo del documento, il quale si risolveva
in prescrizioni rilasciate da un sanitario, nell’ambito di attività libero
professionale.
2. Contro la sentenza propongono ricorso tutti gli imputati.
2.1 Delle Monache Silvio, con atto del proprio difensore, avv. Rita Dedola,
deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli
articoli 361, 56 e 386 cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà, manifesta
illogicità della motivazione e travisamento della prova, con riferimento alla tesi
difensiva dell’imputato.
2.2 Con riferimento all’omissione di denuncia si evidenzia che la comunicazione
della notizia di reato per i falsi è stata trasmessa appena otto giorni dopo la
denuncia orale del dottor Carboni del 6 novembre e che il colloquio dell’imputato

2

RITENUTO IN FATTO

con il dottor De Murtas fu successivo a tale denuncia; ciò significa che l’autorità
già disponeva per altra via della notitia criminis. Quanto all’elemento soggettivo,
si sottolinea che nel lasso di tempo fra il 6 e il 14 novembre l’imputato non
aveva tutti gli elementi per valutare se si trattasse di una notizia di reato
perseguibile d’ufficio, né quanti e quali fossero i soggetti coinvolti, non avendo

Monache.
2.3 Con riferimento al tentativo di favoreggiamento personale poi, si evidenzia
che l’imputato conosceva appena il soggetto che avrebbe avvantaggiato
(Angioni) e non conosceva per niente l’ideatore della truffa, Marroccu Mauro.
Inoltre la sua condotta non è per niente univoca, poiché non è stato dimostrato
al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato volesse aiutare Angioni, a
fronte di una spiegazione alternativa fornita dall’imputato, che ha sostenuto di
aver agito allo scopo investigativo di cercare di comprendere se questi stava
perpetrando un reato.
2.4 Viene infine invocata l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 384 cod.
pen., integrata dal timore di essere coinvolto in una truffa ai danni della società
di assicurazione. Tale esimente, ricorda il ricorrente, è rilevabile d’ufficio in ogni
grado del giudizio.
3. Marrocu Cristian, Podda Luca e Mereu Gianluigi hanno presentato ricorso con
unico atto, sottoscritto personalmente, affidato a sei motivi.
3.1 Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione agli articoli 42, 43, e 47 cod. pen., poiché
dalle deposizioni di Mauro Marrocu e Adriano Demurtas emerge che gli imputati
non erano a conoscenza della falsità materiale dei certificati, ma al più solo di
quella ideologica, per cui deve escludersi il dolo di commettere un reato di falso
materiale e la fattispecie va sussunta nell’ambito dell’articolo 47 cod. pen.; né gli
imputati possono rispondere di falso ideologico, poiché di tale condotta
mancherebbe l’elemento materiale.
3.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione all’art. 110 cod. peri..
Poiché gli imputati non conoscevano l’autore materiale degli atti falsi e
credevano di procurarsi una documentazione sanitaria solo ideologicamente
falsa, la loro responsabilità penale non può essere affermata né ai sensi

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potuto vedere i certificati falsificati, per cui deve escludersi il dolo del Delle

dell’articolo 110 cod. pen., non essendo a conoscenza del fatto da commettere,
né ai sensi dell’articolo 116 cod. pen., mancando un collegamento tra gli
imputati e l’Angioni e non essendo prevedibile la condotta di quest’ultimo.
3.3 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione all’art. 115 cod. pen., poiché a loro

compagnia di assicurazione, non è mai stato realizzato neanche allo stadio del
tentativo, poiché la documentazione fu immediatamente distrutta da Marrocu
Mauro e non fu mai sottoposta alla compagnia. La fattispecie sarebbe allora
inquadrabile al più sotto l’ambito dell’articolo 115 cod. pen., come accordo per
commettere un delitto poi effettivamente non commesso.
3.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B, in relazione agli artt. 482 e 476 cod. pen., contestando la
qualificazione giuridica delle schede di accettazione presso il pronto soccorso
come atti pubblici. Secondo i ricorrenti il documento è soltanto una scheda
riepilogative dei dati già registrati dai sanitari nel registro delle prestazioni di
pronto soccorso, per cui va qualificato come certificazione, della quale presenta i
requisiti e i caratteri.
3.5 Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B, in relazione all’art. 114 cod. pen.: la Corte territoriale
avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante del contributo di minima importanza, in
considerazione del contributo causale del tutto marginale rispetto alla
realizzazione dell’evento, limitatosi alla comunicazione delle proprie generalità a
Mauro Marrocu, il quale a sua volta le girò all’Angioni.
3.6 Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’articolo 606 cod.
proc. pen., lettera B ed E, in relazione all’art. 185 cod. pen., con riferimento alla
sussistenza del danno morale, poiché a loro giudizio, non essendo mai stata
utilizzata la documentazione per la truffa e non essendo mai pervenuta nelle
mani dei ricorrenti, non si è determinato alcun danno nei confronti dell’ASL n. 8
di Cagliari, neanche sotto il profilo morale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Delle Monache è inammissibile.

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giudizio l’unico reato che si poteva ipotizzare a loro carico, la truffa ai danni della

1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
1.2 Con riferimento all’omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale
deve ricordarsi che l’art. 361 cod. pen. descrive un reato omissivo e di mera
condotta: ciò comporta che per la sua configurabilità non si richiede la
realizzazione di un concreto pregiudizio o di un danno per l’amministrazione della

116586).
1.3 Inoltre la fattispecie astratta integra un reato istantaneo, perché il termine di
adempimento dell’obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l’agente
non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto
nella fattispecie si sostanzia nell’omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel
ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; tanto che alla
desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi
ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la
consumazione (Sez. 6, n. 27508 del 07/05/2009, Rizzo, Rv. 244528). Il pubblico
ufficiale è vincolato alla denuncia appena è in grado di individuare gli elementi di
reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto,
fermo restando che è necessario che si sia verificato un fatto che già di per sè
costituisca un illecito perseguibile di ufficio.
1.4 Ai fini della valutazione del tempestivo adempimento dell’obbligo della polizia
giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni
adoperate dalla legge – sia che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo”, sia
all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo
dell’art. 347 cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e
determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e
cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio
pubblico onerato di un medio carico di lavoro (Sez. 6, n. 18457 del 19/03/2007,
Orlandi, Rv. 236501).
La modifica dell’art. 347 c.p.p. (D.L. n. 306 del 1992, art. 4, comma 1, lett. A),
con la sostituzione del termine perentorio di quarantotto ore, in origine prescritto
per l’adempimento dell’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato,
con la locuzione “senza ritardo”, per consentire alla polizia giudiziaria di averne
compiuta acquisizione non autorizza difatti il pubblico ufficiale, che ha avuto la
notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, ad una propria valutazione di

5

giustizia (Sez. 6, n. 1583 del 18/12/1970 – dep. 04/02/1971, Borrelli, Rv.

fondatezza, che resta riservata al pubblico ministero, per cui il reato sussiste dal
momento in cui, fondata o non che appaia, il ritardo della comunicazione può
essere escluso solo in caso di incertezza della notizia che renda impossibile
determinare l’oggetto della stessa notizia per sè rapportabile a norma
incriminatrice (Sez. 5, n. 14465 del 09/02/2011 – dep. 11/04/2011, Lupi, Rv.

1.5 Alla luce di tali principi appare evidente che non colgono nel segno le
considerazioni svolte con il primo motivo, sia sotto il profilo oggettivo, sia con
riferimento al dolo dell’imputato. Con riferimento a quest’ultimo, poi, il ricorrente
tenta di introdurre elementi di fatto che la Corte non può prendere in esame e
che trovano una precisa smentita nella sentenza impugnata (pagina 18), che
ricostruisce con precisione la precisa cognizione della vicenda falsificatorio e delle
modalità di realizzazione del fatto al momento del colloqui con il dott. Demurtas.
2. Lo stesso è da dirsi con riferimento al secondo motivo, riguardante il tentativo
di favoreggiamento personale: nella decisione impugnata sono descritte le due
condotte di favoreggiamento (tentativo di convincere il Marrocu ad assumersi la
responsabilità; tentativo di convincere il dott. Demurtas a non enunciare
l’accaduto) che dimostrano la piena conoscenza del falso e univocamente sono
indirizzate ad aiutare l’Angioni ad eludere le investigazioni dell’autorità.
3. Il terzo motivo è inammissibile, perché proposto per la prima volta in questa
sede e perciò in contrasto con la disposizione dell’art. 606, comma 3, nella parte
in cui prevede la non deducibilità in Cassazione delle questioni non prospettate
nei motivi di appello.
3.1 Come è noto il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è
delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma
esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della
cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (artt. 581, 1°
co, lett. e) e 591, 1° co., lett. c) cod. proc. pen.) – sono funzionali alla
delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle
relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione; il combinato
disposto dell’art. 606, comma 3 e dell’art. 609, comma 1 impedisce la
proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e,

6

249902).

come rileva la più recente dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio
concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento
impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione
del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in
anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo

giurisdizionale.
4. Passando ad esaminare il ricorso degli altri due imputati, deve innanzi tutto
rilevarsi che il primo motivo, con il quale si deduce l’assenza di dolo, non
essendo i due imputati a conoscenza della falsità materiale dei certificati, ma al
più di quella ideologica, è manifestamente infondato, oltre che generico, poiché
non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
4.1 La Corte territoriale, a fronte dell’analogo motivo di appello, ha ritenuto che
la volizione degli imputati ha investito indifferentemente tanto la realizzazione di
un falso ideologico, quanto quella di un falso materiale, giacchè l’obiettivo di
mira era il raggiungimento del profitto derivante dall’operazione truffaldina in
danno dell’assicurazione.
5. Anche il secondo ed il terzo motivo sono meramente ripropositivi di quelli di
appello, poiché non tengono conto della considerazione svolta dalla Corte
territoriale, secondo la quale il rapporto con l’esecutore materiale del reato
(Giorgio Angioni) è condotto con l’intermediazione di Mauro Marrocu, mentre è
indubitabile il contributo causale offerto alla falsificazione, essendo gli imputati i
diretti beneficiari del risarcimento che si tentava di ottenere indebitamente.
6. Il quarto motivo di ricorso è infondato, poiché non può dubitarsi della natura
di atto pubblico delle schede di accettazione presso il pronto soccorso.
Secondo la tradizionale e mai smentita giurisprudenza di questa Corte, agli
effetti della tutela apprestata dall’art. 476 cpv. cod. pen., il registro tenuto
presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che
fanno prova fino a querela di falso (Sez. 5, n. 11366 del 21/04/1989, Corona,
Rv. 181981), in quanto destinato a garantire pubblica certezza in merito al
numero, alle caratteristiche ed alle modalità esecutive degli interventi ivi operati
(con riferimento al registro operatorio di un ospedale civile Sez. 5, n. 10149 del
16/10/1984, De Stefani, Rv. 166727, nella quale si sottolinea l’irrilevanza del
fatto che l’atto interno sia da riprodurre nelle cartelle cliniche aventi efficacia

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al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica

esterna e che non sia sottoscritto; riguardo al documento redatto dal sanitario di
guardia medica di emergenza territoriale che, intervenuto su richiesta del
privato, descriva le operazioni compiute, quale mandatario della struttura
pubblica, Sez. 6, n. 2024 del 05/12/2002 – dep. 17/01/2003, Garibizzo, Rv.
223734) – rientrando fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso a norma

04/09/1989, Rv. 181981).
7. Infondato è anche il quinto motivo, poiché correttamente la decisione di
appello esclude la sussistenza dell’attenuante del contributo di minima
importanza (art. 114 cod. pen.), considerato che gli imputati erano i destinatari
del risarcimento indebito.
7.1 Vale la pena di ricordare, in proposito, che, ai fini dell’integrazione della
circostanza, non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata
da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il
contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del
tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da
risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter” criminoso. Ne deriva che,
ai fini dell’applicabilità dell’attenuante in questione, non è sufficiente procedere a
una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre
accertare – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso
perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e
ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei
singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la
minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del
correo abbia inciso sul risultato finale dell’impresa criminosa in maniera del tutto
marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze
pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 5, n. 21082 del
13/04/2004, Terreno, Rv. 229201).
8. Infine è inammissibile il sesto motivo, con il quale si censura il risarcimento
del danno nei confronti della ASL n. 8 di Cagliari, poiché deduce una omessa
motivazione sulla causazione della danno, laddove invece la Corte territoriale
espressamente chiarisce che, ancorchè in maniera limitata, vi è stata una
diffusione dei documenti falsi, causativa di un pregiudizio per l’immagine
dell’azienda pubblica.

8

dell’art. 476, cpv., cod. pen. (Sez. 5, n. 11366 del 21/04/1989, dep.

9. In conclusione deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di Delle Monache
Silvio e rigettato quello di Marrocu Cristian, Podda Luca e Mereu Gianluigi; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché del solo Delle Monache (essendo la
causa di inammissibilità del suo ricorso riconducibile alla volontà, e quindi a

2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di Delle Monache Silvio, rigetta gli altri ricorsi e
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il Delle
Monache al pagamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il consigliere stensore

Il Presidente

colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno

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