Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5988 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5988 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 23/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Paolone Pasquale, nato il 4.9.1992 avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli, del 6.9.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Sante Spinaci, sul rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo
sull’appello promosso nell’interesse di Paolone Pasquale avverso l’ordinanza
del medesimo tribunale in data 15.6.2013, che aveva respinto l’istanza di
revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto,
ha rigettato l’impugnativa.
Nel ricorso presentato nell’interesse del Paolone si contesta violazione di legge
nonché vizio di motivazione non avendo il tribunale tenuto conto della
sentenza di assoluzione nel frattempo intervenuta a favore di un coindagato in
data 30.5.2013, e ciò in quanto nel frattempo il Paolone è stato condannato in
primo grado per il reato ascrittogli. Infatti, il tribunale avrebbe fondato il

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proprio convincimento sull’erronea motivazione che la condanna nel merito
precluderebbe in ogni caso la rivisitazione del quadro indiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha motivato la propria
decisione richiamando il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui la
sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è
stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello

una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto
(cfr., tra le recenti, Cass. Sez. I, 22.12.2009, n. 2350). A fronte della
condanna nel merito a carico dell’imputato, e dell’esposto indirizzo di
legittimità volto ad assicurare che il giudizio cautelare non contraddica l’esito
del giudizio del merito, frutto di una istruttoria estremamente più ricca, si
mostra del tutto irrilevante la diversa decisione assunta, in un diverso
processo, verso un altro soggetto: che in quanto tale – diversamente da
quanto affermato in ricorso e diversamente da quanto accadrebbe per la
decisione cautelare di cui qui si discute – non sarebbe idonea a porsi in
contraddizione con la decisione che nel merito ha riguardato l’odierno
imputato.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore
della Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter
disp. att. cod. proc. pen.
Così deliberato il 23.1.2014

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Ciro Petti

incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di

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