Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5987 del 23/01/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5987 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da A.B., avverso la
ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli, del 3.6.2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere F. D.; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale S. S., sul rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo
sull’appello promosso nell’interesse di A.B. avverso
l’ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 16.4.2013, che aveva
respinto l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha
rigettato l’impugnativa.
Nel ricorso si contesta violazione di legge in relazione agli articoli 179 e 525
cod. proc. pen. avendo il tribunale assunto la decisione in composizione
diversa rispetto al collegio che aveva celebrato il processo in camera di
consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 23/01/2014

Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata è stata adottata dal tribunale di Napoli composto dai
magistrati N. (Pres. est.), C. e M.. Invece, dal verbale della
udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2013 emerge la diversa
composizione con la partecipazione dei magistrati L. (Pres.) C. e
N..
È stato dunque violato il principio della immutabilità del giudice, applicabile

(cfr. Cass. Sez. I, n. 12.6.2007 n. 25806 Rv237369).
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deliberato il 23.1.2014

anche ai giudizi cautelari, con conseguente nullità della ordinanza impugnata

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