Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5985 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5985 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Mertiri Engjell, nato il 5.7.1962 avverso la sentenza
del GIP del Tribunale di Savona, del 20.12.2012. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Vincenzo Geraci, sulla inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Mertiri Engjell ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice non avrebbe valutato la
ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p. e inoltre avrebbe reso un
giudizio non condivisibile in ordine alla comparazione delle circostanze.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato. Questa
Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal

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Data Udienza: 23/01/2014

testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art. 129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071).
Peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che
importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Inoltre, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella
misura patteggiata tra le parti, non e’ ammissibile proporre motivi

illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale
che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato
la correttezza, non e’ revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha
dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie
difese ed eccezioni, non e’ legittimata, in sede di ricorso per cassazione,
a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute
(cass. pen. sez 3, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 23.1.2013
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena

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