Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5982 del 23/01/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 5982 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SEN NZA 84e

sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 09/05/1959
avverso l’ordinanza n. 10793/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
31/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

Ordinanza

Papale Francesco, già ristretto in carcere in forza di pregressa ordinanza cautelare, confermata in
sede di riesame, ricorre di persona in cassazione avverso 1 ‘ordinanza del gip di Milano in data
31.7.2013 di rigetto della di lui istanza di scarcerazione, come della convivente Bernardina
Procopio..
Invero in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art.568 cod. proc.
pen., 1 indagato non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le
ordinanze di rigetto delle istanza volte a far sostituire la misura in carcere con gli arresti domiciliari,
predisponendo in tali casi l’ art. . 310 cod .proc. pen. il mezzo dell’appello. Per il principio di
conversione del mezzo non consentito in quello consentito, il ricorso comeproposto può convertirsi
in appello.
P .Q.M.
qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma il 23.1..2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Santi Spinaci, per l’ inammissibilità del ricorso.

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