Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5980 del 23/01/2014
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5980 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
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sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 09/05/1959
avverso l’ordinanza n. 10793/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
14/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 23/01/2014
Ordinanza
Papale Francesco, già ristretto in carcere in forza di pregressa ordinanza cautelare, confermata in
sede di riesame, ricorre di persona in cassazione avverso 1 ‘ordinanza del gip di Milano in data
14.8.2013 di rigetto della di lui istanza di scarcerazione, come della convivente Bernardina
Procopio, nonché di revoca del sequestro preventivo disposto il 18.6. chiedendo tra l’altro di essere
nuovamente interrogato ai sensi dell’art. 203 comma 3 ter c.p.p.
Invero in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art.568 cod. proc.
pen., I ‘indagato non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le
ordinanze di rigetto delle istanza volte a far sostituire la misura in carcere con gli arresti domiciliari,
nonché avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, predisponendo in tali casi gli arti..
310 c.p.p.. e 322 bis cod .proc. pen. il mezzo dell’appello.. Peri! principio di conversione del
mezzo non consentito in quello consentito, il ricorso comeproposto può convertirsi in appello.
P . Q.M.
qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma il 23.1.2014
Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Sante Sipaci, per l’ inammissibilità del ricorso.