Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5980 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5980 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTINELLI ENRICO N. IL 27/05/1964
avverso l’ordinanza n. 49/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/01/2016

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 16/04/2015 il Tribunale di sorveglianza di Milano
accoglieva il reclamo proposto da Enrico Martinelli limitatamente al trattenimento
della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano il
22/10/2014, indicato nel punto c) del provvedimento in esame; dichiarava
inammissibili i reclami avverso i provvedimenti disposti dallo stesso organo
giurisdizionale il 28/07/2014 e il 17/11/2014, indicati nei punti a) e b); rigettava

22/10/2014, il 05/11/2014, il 10/11/2014, il 10/11/2014 e il 10/11/2014,
indicati nei punti d), e), f), g) e h).
Avverso tale ordinanza il Martinelli ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo l’incongruità del giudizio compiuto dal tribunale di sorveglianza,
limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dei reclami avverso i
provvedimenti di cui ai punti a) e b), anche in relazione alla dedotta invalidità dei
sottostanti provvedimenti censura, che erano stati adottati sulla base di un
percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso
del Martinelli, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge,
tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito
dei presupposti applicativi della declaratoria di inammissibilità dei reclami
proposti avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di Milano
il 28/07/2014 e il 17/11/2014, indicati nei punti a) e b) dell’ordinanza
impugnata.
2

i reclami avverso i provvedimenti disposti dallo stesso organo giurisdizionale il

L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale.
Quanto al reclamo di cui al punto a), il tribunale di sorveglianza si
soffermava sull’elevata pericolosità sociale del Martinelli, conseguente al suo
comprovato collegamento con il clan camorristico Schiavone, quale condizione
legittimante il provvedimento di limitazione trimestrale della ricezione d’acquisto
della stampa non riconducibile a testate nazionale, nei termini correttamente

Quanto, invece, al reclamo di cui al punto b), il tribunale di sorveglianza si
soffermava sulla genericità dell’impugnazione proposta, che si limitava a
richiamare la giurisprudenza di legittimità, senza addurre alcun argomento a
sostegno delle doglianze del reclamante, nei termini correttamente esplicitati a
pagina 2.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto da Enrico Martinelli deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2016.

esplicitati nelle pagine 1 e 2.

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