Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 598 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 598 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GULLOTTI GIUSEPPE N. IL 10/10/1960
avverso l’ordinanza n. 69/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 11/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
1ette/(~44t le conclusioni del PG Dott. I –

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Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2014 la Corte d’appello di
Reggio di Calabria su istanza di Gullotti Giuseppe correggeva l’errore materiale
contenuto nell’ordinanza emessa dalla stessa Corte il 15 ottobre 2014 che aveva
accolto la richiesta di continuazione tra i reati, e dichiarava inammissibile
l’istanza trasmessa il 10 dicembre 2014, con cui il difensore del Gullotti aveva
evidenziato un errore nella medesima ordinanza relativamente all’applicazione
per la continuazione di una pena superiore a quella determinata dal giudice della

che il giudice dell’esecuzione era vincolato al giudicato solo per l’individuazione
del reato più grave e la misura della pena per esso stabilita, mentre poteva
rideterminare gli aumenti di pena per i reati satelliti. La Corte non era incorsa in
nessun errore materiale, e l’eventuale vizio poteva essere eccepito solo con i
normali mezzi di impugnazione.

2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Gullotti
Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando violazione delle norme
penali e processuali in relazione all’aumento per la continuazione interna in
relazione alla sentenza della Corte di assise di appello 4 luglio 2012. La Corte di
assise di appello di Reggio Calabria aveva accolto la richiesta di correzione
materiale dell’errore in cui era incorsa nella determinazione della pena base
(risultante dalla sentenza della Corte di assise d’appello di Messina definitiva il
17 ottobre 2011), ma aveva rigettato quella sull’aumento di pena in
continuazione per il reato satellite (oggetto della sentenza della Corte di assise
d’appello di Messina definitiva il 4 luglio 2012) fissato in cinque anni, anziché in
due anni ed otto mesi come determinato dal giudice della cognizione. Nella
richiesta, la difesa aveva rilevato come l’errore sulla pena base si fosse riflesso
sull’aumento per la continuazione attesa la proporzionalità tra i due termini e
aveva anche evidenziato come detto aumento appariva ingiustificato, non
essendo intervenuta modifica sulla qualificazione giuridica o sulla gravità. La
Corte aveva omesso di rispondere alla prima questione e non aveva giustificato
la ragione che l’aveva indotta a raddoppiare l’aumento per la continuazione. La
carenza e illogicità della motivazione imponevano l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente
affrontato l’aspetto principale costituito dall’inidoneità del mezzo processuale
utilizzato all’esame dell’istanza.

1

cognizione. Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, la Corte osservava

.,

.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va respinto. Come ineccepibilmente rilevato dal Procuratore
generale, la ratio decidendi e il decisum dell’ordinanza si focalizzano nella
inidoneità dello strumento processuale utilizzato, cioè la correzione dell’errore
materiale, ad un riesame di quanto è stato oggetto di valutazione. Il giudice
dell’esecuzione ha corretto l’errore materiale in cui era precedentemente incorso
nella determinazione della pena base, ma ha rilevato come in sede di
applicazione della continuazione egli non era vincolato al giudicato di condanna

concluso che l’eventuale vizio poteva essere eccepito solo con un incidente di
esecuzione, che non risulta essere stato proposto. Diversamente da quanto
sostenuto nel ricorso, l’errore materiale sul reato base non ha avuto nessuna
influenza sulla determinazione della pena per il reato satellite, che va fissata
autonomamente da essa, salvo il divieto di superare il triplo della pena per il
reato più grave.

2. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il Presidente

potendo rideterminare ex novo gli aumenti a tale titolo. Correttamente quindi ha

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