Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5979 del 23/01/2014


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 5979 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SEN;dNZA

sul ricorso proposto da:
PAPALE FRANCESCO N. IL 09/05/1959
avverso l’ordinanza n. 10793/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
07/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

Ordinanza

Papale Francesco, già ristretto in carcere in forza di pregressa ordinanza cautelare, confermata in
sede di riesame, ricorre di persona in cassazione avverso due ordinanze, rispettivamente in data 5.9
e 7.9.2013 del gip del tribunale di Roma che, sulle distinte istanze proposte dal Papale l’una, dal suo
difensore l’altra, rigettavano le istanze di sostituzione della misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, chiedendo tra l’altro l’ espletamento di ulteriori
indagini in merito all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza posti a base delle ordinanze
coercitive.
Il ricorso, di per sé, sarebbe inammissibile. In virtù del principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione di cui all’art.568 cod. proc. pen., 1 indagato non è legittimato a proporre
il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze di rigetto delle istanza volte a far
sostituire la misura in carcere con gli arresti domiciliari, predisponendo in tali casi l’art. 310 c.p.p..
il mezzo dell’appello. Peril principio di conversione del mezzo non consentito in quello consentito,
il ricorso come proposto può convertirsi in appello.
P.Q.M.
qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Milano
Così deciso in Roma il 23.1..2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jarmelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Sante Spinaci , per l’ inammissibilità del ricorso.

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