Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5978 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5978 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROPPO SABINA N. IL 09/06/1973
avverso l’ordinanza n. 105/2013 TRIB. LIBERTA’ di BRINDISI, del
01/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

Caroppo Sabina, già indagata per il delitto di tentata estorsione e nei confronti della quale era stato
disposto il sequestro preventivo di un immobile in suo possesso, ricorre per cassazione avverso 1′
ordinanza datata 1.7.2013 dl tribunale di Brindisi, che, in sede di appello promosso ex art. 322 bis
codice di rito avverso il provvedimento del tribunale di Brindisi in data 6.5.2013, contenuto nel
dispositivo della sentenza di pari data con la quale la Caroppo veniva assolta dall’ imputazione
ascritta per non aver commesso il fatto, aveva confermato la statuizione della restituzione dell’
immobile all’avente diritto e non invece alla persona che ne aveva la disponibilità al momento del
sequestro.
Ai fini della decisione, occorre premettere che la perdita di efficacia del sequestro è intervenuta a
seguito della definizione del procedimento penale conclusosi con la condanna degli imputati del
delitto estorsione per aver costretto le persone offese a stipulare un preliminare di vendita dell’
immobile, tra gli altri, all’attuale ricorrente che l’ immobile possedeva, nonché di altro delitto di
estorsione, questa volta solo tentata, per ave compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoca a
far stipulare sempre alle persone offese l’ atto definitivo non compiuto per cause indipendenti dalla
loro volontà. Alla sentenza di condanna si affiancava l’ assoluzione della Caroppo, anch’ essa
imputata dello stesso delitto per non aver commesso il fatto.
Ora la restituzione dell’ immobile nel caso di specie è conseguita come effetto della perdita di
efficacia in seguito alla sentenza di condanna degli imputati, tra i quali Sabetta Miriam che
possedeva l’ immobile insieme alla Caroppo, che avevano costretto le persone offese, con condotta
costitutiva del reato per l’appunto di estorsione, a stipulare il preliminare di vendita, escludendosi
da ogni responsabilità quest’ ultima per non aver concorso nella condotta estorsiva. Ne consegue
che la restituzione dell’ immobile agli aventi diritto, persone offese del delitto di estorsione,
costituisce una conseguenza immediata e diretta della sentenza penale, a nulla valendo nel caso di
specie la pretesa di restituzione a persona, la ricorrente, che, in seguito all’accertamento penale, è
risultata possedere illegittimamente, proprio in forza della stipula del preliminare estorto. Altra cosa
sarebbe se la ricorrente istasse per la restituzione del possesso della cosa in forza di un titolo, quale
esemplificando la locazione, compatibile con la coesistenza del titolo di proprietà, ma di una tale
prospettazione esulano le ragioni di doglianza della ricorrente. Invero, nel caso di specie, la
decisione in merito alla proprietà o al diritto alla consegna delle res in sequestro equivale a
risolvere direttamente, senza bisogno di ulteriori determinazioni, il problema della esistenza o meno
del reato come contestato. Ne consegue che la eventuale controversia sulla proprietà e connesso
possesso dell’ immobile già in sequestro non costituisce certo una questione pregiudiziale dalla cui
risoluzione può dipendere la decisione sulla esistenza dei reati contestati, ma si identifica con la
stessa controversia di competenza esclusiva,e non delegabile,del giudice penale.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna lal ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23.1.2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale„ per l’ inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA