Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5978 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5978 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MARINI ALESSIO N. IL 14/12/1984
avverso la sentenza n. 5516/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
17/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (3-ì PAccii i ko i r-4-z›
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Il Consigliere estensore

Marini Alessio propone di ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale il tribunale di Roma ha applicato su richiesta congiunta delle parti, previa
concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle recidiva contestata, e operata
la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di
multa nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo era stato chiamato a rispondere del
reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 perché deteneva al fine di uso non
esclusivamente personale sostanza stupefacente del tipo di cocaina per grammi 708,2
nonché hashish per il quantitativo di grammi 22,22.
Nella determinazione della pena il computo risulta effettuato come di seguito
indicato: pena base, considerato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche
sulle recidiva, anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa aumentata per la
continuazione ad anni e quattro mesi sei di reclusione ed euro 21 mila di multa ridotta
per la scelta del rito.
Si eccepisce in questa sede che erroneamente sarebbe stato operato un aumento per la
continuazione in relazione alla contestuale detenzione di cocaina e di hashish, non
essendovi alcun richiamo all’art. 81 cp.
Con successiva memoria difensiva, si ribadisce l’erroneità del calcolo della pena
assumendosi che correttamente non risultava contestata la continuazione in base
all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che dopo la soppressione della
distinzione tra tabellare tra droghe leggere e droghe pesanti operata dalla legge
49/2006 ha ritenuto che la detenzione contestuale di sostanza stupefacente di
tipologia diversa integri un unico reato e non più — come si riteneva in precedenza una pluralità di reati da porre eventualmente in continuazione tra loro.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Come più volte affermato da questa Corte, infatti, a seguito della soppressione della
distinzione tabellare tra “droghe leggere” e “droghe pesanti” operata dalla L. n. 49 del
2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi
integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. (ex
plurimis Sez. 4, Sentenza n. 42485 del 17/07/2009 Rv. 245458)
Di conseguenza la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al
tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Roma, 12.12.2012

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